Giustizia: le novità contenute nel Decreto Ristori
Pubblicato il 28 ottobre 2020
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Tra le novità contenute nel testo del cosiddetto Decreto “Ristori”, approvato nella serata di ieri, 27 ottobre 2020, dal Consiglio dei ministri, sono incluse specifiche misure riguardanti il settore Giustizia.
Il Decreto legge – si legge nel comunicato stampa n. 69 di fine seduta – introduce, tra l’altro, disposizioni finalizzate:
- all’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;
- alla semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.
Penale: indagini preliminari da remoto, depositi telematici
Secondo quanto si legge nella bozza del provvedimento, si prevede, in particolare:
- che al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria venga consentito di avvalersi di collegamenti da remoto nel corso delle indagini preliminari;
- che il giudice possa procedere all’interrogatorio di cui all’articolo 294 del codice di procedura penale tramite strumenti da remoto;
- che le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse;
- che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, anche in assenza del consenso richiesto, sia assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto;
- che le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi da pubblico ministero, parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto.
Novità anche per quel che concerne le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza, per le quali è prevista una particolare semplificazione.
Viene sancito, peraltro, che, in ambito penale, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del Cpp presso gli uffici delle procure e presso i tribunali avvenga esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico.
Separazioni consensuali e divorzi congiunti tramite note scritte
Tra gli altri interventi di rilievo si segnala, a seguire, la previsione della possibilità che le udienze civili in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto vengano sostituite dal deposito telematico di note scritte, laddove tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente.
Altra misura è quella che consente al giudice in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 di poter partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario.
Ulteriori novità che si apprendono dalla bozza presentata in CdM interessano i processi amministrativi, per le cui udienze pubbliche e camere di consiglio presso Consiglio di Stato, CGA Sicilia e TAR viene estesa l’applicazione delle disposizioni che disciplinano la discussione orale mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio.
In alternativa alla discussione, si prevede che possano essere depositate note di udienza.
Processo tributario: videoudienze o trattazione scritta
Per finire, il DL “Ristori” interviene con misure relative allo svolgimento del processo tributario, prevedendo:
- che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, è autorizzato, con decreto motivato del presidente della CTP o CTR, da comunicarsi almeno cinque giorni prima dell’udienza, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto: ciò, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario;
- che in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passino in decisione sulla base degli atti, “salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione”;
- che nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta.
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