Occupazione giovanile 2026: vecchi incentivi al capolinea, nuove regole in arrivo
Pubblicato il 08 gennaio 2026
In questo articolo:
- Esonero giovanile under 30: la misura strutturale di sistema
- Bonus Giovani under 35 del decreto Coesione: una misura transitoria
- Nuovo esonero della Manovra 2026: giovani, donne e ZES
- Considerazioni conclusive e confronto tra le misure
- Tabella di confronto – Incentivi per l’assunzione di giovani (quadro generale)
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L’avvio del 2026 si colloca in una fase di transizione del sistema degli incentivi all’occupazione, nella quale convivono misure strutturali di lungo periodo, agevolazioni transitorie ormai giunte a scadenza e nuovi interventi ancora in fase di definizione attuativa.
In questo contesto, la legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) sembra voler tracciare una nuova cornice di riferimento per il sostegno all’occupazione giovanile, femminile e nelle aree della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, introducendo (ai commi 153-155 dell’articolo 1) un nuovo esonero contributivo (temporaneo) per le assunzioni stabili nell’anno 2026, stanziando le relative risorse.
Parallelamente, il decreto Milleproroghe (decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200), entrato in vigore il 31 dicembre 2025, pur intervenendo su numerosi termini normativi, non ha disposto la proroga dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35 previsto dal decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), con la conseguenza che tale incentivo deve ritenersi applicabile esclusivamente alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025.
Tuttavia, il Ministero del Lavoro, con il comunicato del 2 gennaio 2026, ha chiarito che è in corso il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse e che, proprio in sede di conversione del Milleproroghe, sarà valutato un intervento emendativo volto a garantire la piena operatività e il coordinamento con le nuove misure della Manovra 2026.
Quali sono gli esoneri contributivi giovanili operativi al 1° gennaio 2026 e quali nuovi prospettive apre la legge di Bilancio 2026?
Esonero giovanile under 30: la misura strutturale di sistema
Nel panorama degli incentivi all’occupazione, l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 30, introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 100-108 e 113-114, legge 27 dicembre 2017, n. 205), continua a rappresentare la colonna portante strutturale del sistema di incentivazione dell’occupazione giovanile.
L’agevolazione spetta per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori con qualifica non dirigenziale, che non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni alla data della nuova assunzione o della trasformazione a tempo indeterminato) e che non siano mai stati occupati in precedenza con un contratto a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di portabilità dell’incentivo.
L’esonero è pari al 50% dei contributi previdenziali esonerabili a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui (250 euro mensili), per una durata che può arrivare fino a 36 mesi. Restano esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero è riconosciuto anche in caso di part-time, è trasferibile in caso di cessione del contratto o di trasferimento d’azienda e presenta una disciplina articolata della portabilità, che consente la fruizione dei mesi residui in caso di riassunzione del lavoratore.
Non rientrando tra gli aiuti di Stato, l’agevolazione non è soggetta ad autorizzazione europea, garantendo maggiore certezza operativa ai datori di lavoro.
Bonus Giovani under 35 del decreto Coesione: una misura transitoria
Diversa è la natura del Bonus Giovani under 35 introdotto dal decreto Coesione (articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95).
Si tratta di un incentivo temporaneo, pensato per sostenere l’occupazione giovanile in una fase congiunturale delicata e finanziato nell’ambito del Programma nazionale “Giovani, donne e lavoro 2021-2027”.
L’esonero è riconosciuto per l’assunzione o stabilizzazione di lavoratori che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto 35 anni di età (34 anni e 364 giorni alla data della prima assunzione o trasformazione) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, fatta salva la portabilità del beneficio nei limiti temporali previsti dalla norma.
L’incentivo riguarda esclusivamente lavoratori inquadrati come operai, impiegati o quadri, con esclusione del personale dirigente.
Quanto alla misura dell’agevolazione, il Bonus Giovani prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per una durata massima di 24 mesi, con esclusione dei premi e contributi INAIL. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, elevato a 650 euro mensili nel caso di assunzioni effettuate presso unità produttive situate nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
La disciplina distingue nettamente tra la “versione nazionale” dell’incentivo, che non rientra nella nozione di aiuto di Stato, e la “versione ZES unica per il Mezzogiorno”, qualificata come misura selettiva e subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, concessa con decisione del 31 gennaio 2025.
La misura si applica alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
Il requisito dell’incremento occupazionale netto in U.L.A., previsto in partenza solo per il Bonus Giovani ZES, è stato esteso anche al Bonus Giovani nazionale per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2025.
Con la fine del 2025, e in assenza di una proroga nel Milleproroghe, il Bonus Giovani ha esaurito il proprio ambito temporale di applicazione, pur restando fruibile per i rapporti instaurati entro tale data.
Il comunicato del Ministero del Lavoro del 2 gennaio 2026 apre tuttavia alla possibilità di un raccordo finanziario e normativo con le nuove misure previste dalla Manovra 2026, attraverso l’utilizzo delle eventuali risorse residue.
Nuovo esonero della Manovra 2026: giovani, donne e ZES
Con i commi 153, 154 e 155 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), il legislatore introduce un nuovo incentivo contributivo finalizzato a sostenere l’occupazione stabile, con particolare attenzione ai giovani, alle lavoratrici svantaggiate e allo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno.
A tal fine, è autorizzata una spesa complessiva pari a 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni di euro per il 2027 e 271 milioni di euro per il 2028, configurata espressamente come limite massimo di spesa.
Le risorse sono destinate al riconoscimento di un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali (esonerabili) a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
L’agevolazione è riconoscibile per una durata massima di 24 mesi ed è riferita alle assunzioni a tempo indeterminato, nonché alle trasformazioni di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, limitatamente a personale non dirigenziale.
La definizione puntuale degli interventi agevolabili, dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni di accesso all’incentivo è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà assicurare il rispetto dei limiti di spesa autorizzati. In tale sede, il legislatore richiede espressamente di tenere conto della valutazione degli effetti occupazionali prodotti dalle precedenti misure di esonero contributivo introdotte dal Decreto Coesione (articoli 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024).
In coerenza con questo approccio, il comma 155 prevede l’elaborazione di un progetto di valutazione della spesa, da inserire nell’ambito dei Piani di analisi e valutazione previsti dalla normativa di contabilità pubblica. Il progetto è affidato al Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, e si avvale del contributo di soggetti istituzionali qualificati, quali INPS, INAPP e CNEL, a conferma della centralità attribuita al monitoraggio degli effetti reali delle politiche occupazionali.
Considerazioni conclusive e confronto tra le misure
Nel confronto complessivo tra gli strumenti disponibili, emerge con chiarezza come l’esonero giovanile under 30 strutturale continui a rappresentare l’incentivo più affidabile e programmabile per i datori di lavoro, mentre il Bonus Giovani under 35 ha offerto un sostegno più intenso ma limitato nel tempo e subordinato a risorse vincolate.
Le nuove misure della Manovra 2026 sembrano collocarsi in una posizione intermedia: meno generose rispetto al Decreto Coesione, ma più integrate in una strategia di medio periodo che tiene insieme occupazione, coesione territoriale e parità di genere.
In questo scenario, la conversione del Milleproroghe costituirà un passaggio decisivo per comprendere se e in che misura il legislatore intenderà garantire una continuità effettiva tra le agevolazioni cessate nel 2025 e il nuovo assetto degli incentivi in vigore dal 2026.
Tabella di confronto – Incentivi per l’assunzione di giovani (quadro generale)
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Caratteristica |
Bonus giovani strutturale under 30 |
Bonus giovani Decreto Coesione (under 35) |
Esonero assunzioni 2026 – L. Bilancio 2026 (commi 153-155) |
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Fonte normativa |
L. 205/2017, art. 1, commi 100-108 e 113-114 |
D.L. 60/2024, art. 22 (Decreto Coesione) |
L. Bilancio 2026, art. 1, commi 153-155 |
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Natura della misura |
Strutturale (a regime) |
Temporanea |
Temporanea e sperimentale |
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Periodo di assunzione agevolata |
A regime |
1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 (domanda all’INPS prima di assumere per Bonus ZES unica) |
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 |
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Finalità dichiarate |
Incentivare occupazione giovanile stabile |
Occupazione giovanile, ZES, coesione territoriale |
Occupazione giovanile stabile, lavoratrici svantaggiate, ZES unica, riduzione divari territoriali |
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Datori di lavoro beneficiari |
Datori di lavoro privati, inclusi agricoli |
Datori di lavoro privati, inclusi agricoli |
Datori di lavoro privati |
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Datori di lavoro esclusi |
PA e datori di lavoro domestico |
PA e datori di lavoro domestico |
PA (specifiche da definire con decreto) |
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Lavoratori agevolati |
Giovani under 30 |
Giovani under 35 |
Personale non dirigenziale (platea definita dal decreto attuativo) |
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Limiti di età |
Sì (29 anni e 364 giorni) |
Sì (34 anni e 364 giorni) |
Da definire con decreto |
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Precedenti rapporti a tempo indeterminato |
Non ammessi (salva portabilità) |
Non ammessi (salva portabilità) |
Da definire con decreto |
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Qualifiche ammesse |
Operai, impiegati, quadri |
Operai, impiegati, quadri |
Operai, impiegati, quadri |
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Rapporti incentivati |
Assunzioni e trasformazioni a TI |
Assunzioni e trasformazioni a TI |
Assunzioni e trasformazioni a TI |
|
Rapporti esclusi |
Apprendistato, intermittente, domestico |
Apprendistato, intermittente, domestico |
Specifiche da definire con decreto |
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Misura dell’esonero |
50% contributi datoriali |
100% contributi datoriali |
Esonero parziale (misura da definire con decreto) |
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Premi e contributi INAIL |
Sempre dovuti |
Sempre dovuti |
Sempre dovuti |
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Durata massima |
36 mesi |
24 mesi |
24 mesi |
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Massimale di spesa |
3.000 € annui (250 euro mensili) |
Bonus nazionale 500 € mensili Bonus ZES unica 650 € mensili |
Limite individuale non espressamente previsto (da definire con decreto) |
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Decreto attuativo |
NO |
SI’ (decreto 11 aprile 2025) |
SI (da emanare) |
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Stato della misura |
Vigente |
Scaduta – Non prorogata |
Introdotta – In attesa di attuazione |
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