Giustizia. Al via il nuovo processo civile, riforma Cartabia in vigore
Pubblicato il 28 febbraio 2023
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La parte più rilevante della riforma del processo civile acquista efficacia il 28 febbraio 2023.
Questo a seguito dell'anticipazione disposta ai sensi dell’art. 1, comma 380, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) che ha modificato, in vari punti, l’art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022, sulla disciplina transitoria in materia di processo civile.
L'anticipazione, come spiegato dal ministero della Giustizia, si è resa necessaria per rimanere in linea con gli obiettivi del Pnrr.
Processo civile, novità in vigore dal 28 febbraio 2023
Le disposizioni del nuovo decreto attuativo della riforma Cartabia, così, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla medesima data del 28 febbraio 2023, invece, si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Altra importante modifica introdotta dalla Legge Bilancio riguarda la disciplina riformata del giudizio di appello, che acquista efficacia, anch’essa, dal 28 febbraio 2023, risultando applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente a tale data.
Inoltre, è stato aggiunto che le nuove disposizioni in tema di esecuzione forzata si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
Per alcune disposizioni, come quelle relative alla mediazione familiare e alle abrogazioni in tema di affiliazione commerciale, è stata mantenuta l’efficacia a decorrere dal 30 giugno 2023 (data inizialmente fissata per la partenza di tutta la riforma).
Diverse disposizioni, si rammenta, risultano invece già applicabili dal 1° gennaio 2023, quali quelle in tema di svolgimento delle udienze da remoto, di sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte, di giuramento sottoscritto e depositato telematicamente dal CTU, di obbligo di deposito telematico degli atti, di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione.
Nuovo processo civile: concentrato e semplificato
La gran parte delle nuove disposizioni introdotte con la riforma, come detto, acquista efficacia dal 28 febbraio 2023.
In primo luogo, debutta il nuovo giudizio ordinario di cognizione, che punta alla concentrazione e anticipazione delle tempistiche del procedimento.
L'udienza di prima comparizione - da tenere ad almeno 120 giorni dalla notifica della citazione e con termine per la costituzione del convenuto di almeno 70 giorni prima dell'udienza medesima - è anticipata da un triplice scambio di memorie, in modo tale che la controversia sia già sufficientemente definita davanti all’autorità giudiziaria.
Quando i fatti di causa non sono controversi, la domanda è fondata su prova documentale o è di pronta soluzione oppure richiede un'attività istruttoria non complessa, l'attore, ma anche il giudice, può procedere tramite rito semplificato di cognizione, caratterizzato da termini più brevi di quelli previsti per il rito ordinario.
Le altre misure al debutto: competenza GdP, atto unico per separazioni e divorzi
A seguire, diventano operative anche le disposizioni che:
- riducono i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale;
- ampliano la competenza del giudice di pace (chiamato a giudicare le liti relative a beni mobili fino a 10mila euro e le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti fino a 25mila euro);
- rendono possibile presentare contestualmente la domanda di separazione giudiziale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di riunirle in un solo procedimento (cosiddetto "rito unico" per separazione e divorzio);
- inaspriscono le sanzioni pecuniarie da infliggere alle parti che hanno agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave;
- incentivano l’utilizzo di strumenti di composizione alternativa delle controversie quali la mediazione e la negoziazione assistita (in proposito, si segnala che il CNF ha appena pubblicato i nuovi modelli per la conclusione delle relative convenzioni);
- in materia di volontaria giurisdizione, consentono anche al notaio la possibilità di rilasciare le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e delle scritture autenticate.
Per quanto riguarda il processo del lavoro, infine, debuttano le previsioni:
- sulla corsia preferenziale da riservare alla trattazione delle controversie sui licenziamenti in cui si chiede la reintegra del dipendente;
- modificative della fase introduttiva delle azioni di nullità contro i licenziamenti discriminatori;
- sulla negoziazione assistita anche nelle controversie fra datore e lavoratore.
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