Giudizi tributari estinti con effetto a catena
Pubblicato il 30 luglio 2008
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Con sentenza n. 27/25/08, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte si è pronunciato su un contenzioso attivato da un contribuente contro una cartella esattoriale, relativa ad Irpef, per gli anni 1991 e 1992. Nel corso del procedimento la Commissione regionale aveva annullato l'avviso di accertamento per l'anno 1992, mentre nel 2004, il contribuente aveva presentato all'agenzia delle Entrate istanza per la definizione della lite pendente, effettuando un primo versamento per l'anno 1992; conseguentemente, aveva chiesto, ma inutilmente, alla Ctp che venisse dichiarata l'estinzione del procedimento per la cessazione della materia del contendere. Secondo il ricorrente, la cessazione della materia del contendere sull'atto presupposto (accertamento) doveva coinvolgere anche l'atto derivato (ruolo). L'Ufficio riteneva, invece di aver sgravato le somme di cui all'accertamento ai sensi della circolare 4/E del 2007. I giudici regionali, in considerazione del fatto che l'amministrazione aveva già provveduto ad annullare l'atto impugnato, hanno accolto il ricorso del contribuente e dichiarato la cessazione della materia del contendere anche in relazione al giudizio afferente alla cartella.
- ItaliaOggi, p. 41 – Giudizi tributari estinti con effetto a catena - Fontana
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