Giudici di pace. Istruzioni per il ripristino delle sedi soppresse
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 13 maggio 2015
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Il ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, ha diramato una circolare datata 12 maggio 2015, contenente le istruzioni per il ripristino degli uffici del Giudice di pace soppressi, ai sensi del Decreto legge n. 192/2014, per come convertito con modifiche dalla Legge n. 11/2015.
Il termine perentorio per presentare istanza di ripristino è fissato al 30 luglio 2015 e deve essere espressa dall'organo che ha il corrispondente potere decisorio.
La medesima dovrà essere inoltrata al ministero della Giustizia esclusivamente per posta certificata oppure per plico cartaceo spedito a mezzo di raccomandata a/r agli specifici indirizzi indicati.
Nella circolare, viene specificato che l'istanza dovrà contenere:
- l'esplicita assunzione dell'impegno economico;
- l'indicazione dell'estensione territoriale comprendente la totalità dei comuni che compongono l'ufficio soppresso;
- l'indicazione dei nominativi del personale che verrà impiegato negli uffici;
- l'esatta indicazione della sede;
- il nominativo del referente designato per le opportune interlocuzioni con il ministero Giustizia.
- ItaliaOggi, p. 34 – Gli enti devono ripristinare i gdp soppressi – Ventura - www.giustizia-amministrativa.it
- giustizia.it - Giudice di pace - Ripristino uffici soppressi
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 38 - Ripristino entro il 30 luglio
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