Giudici di pace. Istruzioni per il ripristino delle sedi soppresse

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Il ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, ha diramato una circolare datata 12 maggio 2015, contenente le istruzioni per il ripristino degli uffici del Giudice di pace soppressi, ai sensi del Decreto legge n. 192/2014, per come convertito con modifiche dalla Legge n. 11/2015.

Il termine perentorio per presentare istanza di ripristino è fissato al 30 luglio 2015 e deve essere espressa dall'organo che ha il corrispondente potere decisorio.

La medesima dovrà essere inoltrata al ministero della Giustizia esclusivamente per posta certificata oppure per plico cartaceo spedito a mezzo di raccomandata a/r agli specifici indirizzi indicati.

Nella circolare, viene specificato che l'istanza dovrà contenere:

- l'esplicita assunzione dell'impegno economico;

- l'indicazione dell'estensione territoriale comprendente la totalità dei comuni che compongono l'ufficio soppresso;

- l'indicazione dei nominativi del personale che verrà impiegato negli uffici;

- l'esatta indicazione della sede;

- il nominativo del referente designato per le opportune interlocuzioni con il ministero Giustizia.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 38 - Ripristino entro il 30 luglio

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