Giudice ordinario compentente nella rivalsa tra sostituito e sostituto d'imposta

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La corte di Cassazione emana la sentenza numero 8312, in data 8 aprile 2010. Vi afferma il principio di diritto a norma del quale, nella giurisdizione sui rapporti tra sostituito (dipendente) e sostituto d'imposta (datore), le controversie relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate dal datore di lavoro, volontariamente o coattivamente, sono prerogativa del giudice ordinario, non già di quello tributario. La ragione sta nella circostanza che il rapporto tra le parti è di tipo privatistico, al quale resta estraneo l’esercizio del potere impositivo. In questo ambito il patto è, cioè, del tutto irrilevante per il Fisco, che per accertare e riscuotere i tributi agirà utilizzando gli ordinari strumenti offerti dalle singole leggi d’imposta ed esclusivamente contro colui che risulterà il vero soggetto passivo, non verso il soggetto accollante. Unicamente in questo caso, l’eventuale controversia sarà competenza del giudice tributario.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 4 - Sulla rivalsa decide il giudice ordinario - D'Andrea

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