Giro di vite sulla rateazione dei contributi INPS sospesi per calamità
Pubblicato il 07 marzo 2024
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Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione dei contributi INPS i cui termini di versamento sono stati sospesi a seguito di calamità naturali.
A comunicarlo è lo stesso Istituto con la circolare n. 43 del 6 marzo 2024, a modifica di precedenti istruzioni risalenti al 2008 (circolare n. 106 del 4 dicembre 2008).
L’inasprimento delle sanzioni si applica a decorrere dal 6 marzo 2024, data di pubblicazione della circolare, e investe sia le nuove rateizzazioni sia quelle in essere e non ancora scadute alla medesima data.
Sospensione contributiva e ripresa dei versamenti
Le sospensioni contributive connesse ad eventi eccezionali o calamità naturali e a sostegno dei soggetti colpiti dai suddetti eventi sono disposte con provvedimenti normativi a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri.
I versamenti sospesi dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore, in via generale, vanno effettuati in unica soluzione nel termine previsto per legge.
Laddove è previsto, i versamenti possono essere anche eseguiti a rate, senza applicazione di sanzioni e interessi. In tal caso, è lo stesso provvedimento normativo a definire il termine a decorrere dal quale sono ripresi i versamenti (dies a quo) indicando un numero massimo di rate mensili.
L’INPS, facendo seguito ai principi generali enunciati nella circolare n. 106 del 4 dicembre 2008 tesi ad assicurare uniformità di disciplina sul territorio nazionale, detta, con la circolare n. 43 del 6 marzo 2024, nuove e univoche istruzioni per la gestione delle inadempienze connesse al mancato o parziale pagamento dell’importo oggetto di rateizzazione secondo il piano di recupero concordato.
Inadempienze da rateazione: cosa cambia dal 6 marzo 2024
Relativamente ai contributi sospesi per eventi e calamità naturali, fino al 5 marzo 2024 operava il principio per cui in caso di pagamento rateale ordinario (senza cioè abbattimenti del capitale), il mancato versamento di una o più rate non comportava decadenza dal beneficio della rateazione, configurando solo un’omissione contributiva relativa esclusivamente alle singole rate.
Dal 6 marzo 2024 e con validità estesa a tutte le rateazioni in corso non ancora scadute, l’INPS cambia decisamente rotta stabilendo, con la circolare n. 43 del 6 marzo 2024, che:
1) il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non dal beneficio della eventuale definizione agevolata in misura ridotta.
2) in caso di pagamento parziale delle rate, non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione che può proseguire fino alla scadenza originariamente prevista.
Una stretta questa che l’Istituto giustifica sulla base della natura di obbligazione unica dell’obbligo contributivo e dovendo pertanto considerare la divisione in rate soltanto una modalità per agevolarne il recupero.
Le singole rate, evidenzia l’INPS, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione.
Sfuggono a tale principio generale le eventuali diverse disposizioni previste per i singoli eventi calamitosi.
Inadempienze contributive in caso di pagamento rateale: cosa cambia
Fino al 5 marzo 2024 |
Dal 6 marzo 2024 (anche per le rateazioni in corso) |
In caso di pagamento rateale ordinario (senza cioè abbattimenti del capitale), il mancato versamento di una o più rate non comporta decadenza dal beneficio della rateazione, bensì configura un’omissione contributiva relativa esclusivamente alle singole rate, che sarà soggetta al regime sanzionatorio ordinario
Riferimento: paragrafo 5, circolare n. 106 del 4 dicembre 2008) |
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello della eventuale definizione agevolata in misura ridotta; i crediti residui verranno affidati all’Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di ripresa del versamento. Nel caso, invece, di pagamento parziale delle rate, non si configura la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, a decorrere dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma. Riferimento: circolare n. 43 del 6 marzo 2024 |
Recupero dei contributi sospesi a rate: le regole invariate
Si ricorda infine che l’eventuale rateizzazione deve essere prevista espressamente dalle norme che disciplinano l’evento le quali devono anche specificare il numero massimo di rate concedibili, la decorrenza, la periodicità e l’eventuale aggravio di interessi legali o altri oneri accessori.
In mancanza di detta previsione normativa, il recupero della contribuzione sospesa deve essere effettuato in unica soluzione.
In alternativa è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le disposizioni vigenti per la generalità dei contribuenti, con aggravio degli interessi di dilazione.
La data di pagamento in unica soluzione è anche la data di inizio del recupero, entro cui va versata la prima rata.
il contribuente può sempre optare per il pagamento in unica soluzione o per un numero di rate inferiori.
E infine l’importo di ogni singola rata mensile deve essere comunque non inferiore a 50 euro.
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