Gestione Separata, aliquote contributive 2023

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Gestione Separata, aliquote contributive 2023

Con la circolare del 1° febbraio 2023, n. 12, l’Istituto Previdenziale indica le aliquote contributive da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’anno 2023.

Collaboratori e figure assimilate

L’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate è pari al 33%, alla quale si aggiungono le seguenti aliquote:

  • 0,50%, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
  • 0,22%, per la tutela della maternità e paternità;
  • 1,31%, riguardante la DIS COLL.

Di seguito una tabella riassuntiva contenente le diverse categorie di collaboratori e di figure assimilate.

Codice

Tipo rapporto -Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA

IVS

Malattia  Maternità ANF

Maternità ex D.M. 12/7/2007

DIS-COLL

Totale

1A - 1E

Amministratore di società, associazione e altri Enti con o senza personalità giuridica

33,00

0,5

0,22

1,31

35,03

1B

Sindaco di società, associazione e altri Enti con o senza personalità giuridica

33,00

0,5

0,22

1,31

35,03

1C

Revisore di società, associazione e altri Enti con o senza personalità giuridica

33,00

0,5

0,22

1,31

35,03

1D

Liquidatore di società

33,00

0,5

0,22

1,31

35,03

02

Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili

33,00

0,5

0,22

1,31

35,03

03

Partecipante a collegi e commissioni

33,00

0,5

0,22

-

33,72

04

Amministratore di Enti Locali (D.M. 25/5/2001)

33,00

0,5

0,22

-

33,72

05

Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio

33,00

0,5

0,22

1,31

35,03

06

CO.CO.CO (con contratto a progetto/programma di lavoro/fase)

33,00

0,5

0,22

1,31

35,03

07

Venditore porta a porta

33,00

0,5

0,22

-

33,72

09

Rapporti occasionali autonomi (legge n. 326/2003 art. 44)

33,00

0,5

0,22

-

33,72

11

Collaborazioni coordinate e continuative presso PP.AA.

33,00

0,5

0,22

1,31

35,03

12

Rapporti di co.co.co. prorogati

33,00

0,5

0,22

1,31

35,03

13

Associazioni in partecipazione (dal 2004 al 2015)

33,00

0,5

0,22

-

33,72

14

Formazione specialistica

33,00

0,5

0,22

-

33,72

17

Consulente Parlamentare

33,00

0,5

0,22

1,31

35,03

18

CO.CO.CO. (D.LGS. n. 81/2015)

33,00

0,5

0,22

1,31

35,03

19

Amministratore di Enti Locali, iscritti in GS come Liberti professionisti

25,00

0,5

0,22

0,51

26,23

20

CO.CO.CO Covid-19 - ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile

33,00

0,5

0,22

1,31

35,03

 

Aliquote contributive per i professionisti

Le aliquote per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza e né pensionati, sono le seguenti:

  • aliquota contributiva per l’invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25%;
  • aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, per la tutela relativa alla maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale;
  • aliquota aggiuntiva pari a 0,51%, ai fini dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa c.d. “ISCRO”.

Pertanto, l’aliquota contributiva totale è fissata nella misura pari al 26,23%.

Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota è confermata nella misura pari al 24%.

Ripartizione degli oneri contributivi

Gli oneri contributivi vanno così suddivisi:

  • per le aziende committenti, 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente;
  • per i professionisti, l’onere è a proprio carico e il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.

Massimale e minimale

Altresì, l’Inps rende noto che per l’anno 2023:

  • il massimale di reddito (di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995) è pari a euro 113.520,00;
  • il minimale di reddito (di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233) è pari a euro 17.504,00.
Allegati

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