Gestione separata Inps: niente sanzioni a ingegneri e architetti
Pubblicato il 09 aprile 2024
In questo articolo:
- Ingegneri - architetti e gestione separata: sanzioni civili escluse
- La questione rimessa alla Consulta
- Professionisti - Gestione separata Inps: le precedenti decisioni della Corte
- Gestione separata Inps - avvocati
- Gestione separata Inps - ingegneri e architetti
- Omessa iscrizione: anche ingegneri e architetti esonerati da sanzioni civili
- Legittimo affidamento da tutelare
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Si è finalmente conclusa l'annosa questione relativa alla mancata iscrizione alla gestione separata INPS degli ingegneri e architetti che, fino al 2011, non erano iscritti a Inarcassa per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria: va escluso che siano tenuti il versamento delle sanzioni civili in conseguenza dell’omessa iscrizione alla medesima gestione separata.
Lo ha stabilito la Consulta, precisando che il Legislatore avrebbe dovuto tutelare l’affidamento che l’ingegnere o l'architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria aveva riposto, prima della disposizione di interpretazione autentica, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale.
Ingegneri - architetti e gestione separata: sanzioni civili escluse
Con la sentenza n. 55 dell'8 aprile 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 18, comma 12, del Decreto legge n. 98/2011.
Si tratta della norma di interpretazione autentica ai sensi della quale i soggetti tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali privati, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.
E' stata la Corte di cassazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La questione rimessa alla Consulta
Segnatamente, la disposizione in esame è stata censurata nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa - per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria ai sensi della Legge n. 6/1981 - tenuti all’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La questione rimessa, dunque, risulta circoscritta all’esonero delle sanzioni a carico dei professionisti destinatari dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, limitatamente al periodo antecedente l’entrata in vigore della disposizione interpretativa medesima.
Professionisti - Gestione separata Inps: le precedenti decisioni della Corte
Nella propria disamina, la Consulta ha rammentato le due precedenti decisioni emesse per quanto concerne la previdenza forense (sentenza n. 104/2022) e il parallelo sistema di previdenza degli ingegneri ed architetti (sentenza n. 238/2022).
Pronunce, viene ricordato, in cui la Corte costituzionale ha operato una ricostruzione del quadro normativo di riferimento e ciò:
- rispetto alla posizione della gestione separata INPS nel sistema generale di tutela previdenziale dei professionisti;
- rispetto all'interpretazione giurisprudenziale della disciplina posta dall’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, prima e dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa introdotta con l’art. 18, comma 12, del Decreto legge n. 98/2011.
In entrambe le decisioni, è stato ritenuto che l’art. 18, comma 12, sia una disposizione di genuina interpretazione autentica, la cui plausibile lettura - prevalsa nella giurisprudenza di legittimità a partire dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze n. 30344 e n. 30345 del 2017 - si sia ormai consolidata in una regola di diritto vivente.
E così: sono obbligati ad iscriversi alla gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali.
Sono obbligati, altresì, i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per i quali è preclusa l’iscrizione alla cassa di previdenza categoriale, a cui versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.
La disposizione censurata, quindi - nell’esegesi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità e assurta a regola di diritto vivente - è stata oggetto di scrutinio di legittimità costituzionale sia con riferimento agli avvocati sia rispetto agli ingegneri e architetti non iscritti alle rispettive casse di categoria.
Gestione separata Inps - avvocati
Con la richiamata sentenza n. 104/2022 concernente gli avvocati, in particolare, la Consulta ha, da un lato, confermato la legittimità dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata.
Dall'altro, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione d'interpretazione autentica nella parte in cui non prevede che gli stessi avvocati, tenuti all’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore
Le sanzioni civili, quindi, sono state escluse, atteso che il legislatore avrebbe dovuto tutelare l’affidamento dell’avvocato, prima dell’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.
Gestione separata Inps - ingegneri e architetti
Nella successiva sentenza n. 238/2022, riguardante ingegneri e architetti, la Consulta ha ribadito le considerazioni già svolte per gli avvocati in ordine al fondamento costituzionale dell’istituto, senza tuttavia esprimersi sul problema della tutela dell’affidamento scusabile, riposto dai professionisti destinatari della norma censurata nell’interpretazione restrittiva della citata disposizione.
Detto problema non era rilevante per il giudizio al tempo in esame, concernente unicamente un periodo successivo all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.
Nel nuovo caso all'attenzione della Corte, invece, la questione relativa alle sanzioni civili era pertinente, essendo stata sollevata nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo di un ingegnere di iscriversi presso la gestione separata, relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della disposizione censurata.
Ebbene, per la Consulta, la predetta questione risulta fondata, in continuità con quanto già sancito per gli avvocati.
Omessa iscrizione: anche ingegneri e architetti esonerati da sanzioni civili
Anche per la categoria professionale degli ingegneri e degli architetti, infatti, sussistono le medesime condizioni che hanno indotto a ritenere fondata la censura di violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Questo, nella parte in cui la norma interpretativa non ne prevedeva l’esonero dalle sanzioni civili, ciò a tutela dell’affidamento scusabile riposto dai professionisti interessati nella possibile interpretazione che li esentava dall’obbligo di iscriversi alla gestione separata e di versare i relativi contributi.
Legittimo affidamento da tutelare
Per la Corte costituzionale, del resto, l’affidamento dell’ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima della disposizione di interpretazione autentica, nella certezza delle situazioni giuridiche inerenti alla sua posizione previdenziale, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza.
Il Legislatore, infatti, era sì libero di scegliere ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza della richiamata giurisprudenza.
Da qui la reductio ad legitimitatem della disposizione censurata anche in riferimento alla categoria degli ingegneri e degli architetti, mediante l’esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.
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