Avvocati - Gestione separata INPS. Sì a iscrizione ma niente sanzioni

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Avvocati - Gestione separata INPS. Sì a iscrizione ma niente sanzioni

Depositata la sentenza con cui la Corte costituzionale si è pronunciata sull'annosa questione degli avvocati sotto soglia e relativa iscrizione alla gestione separata INPS: sì alla contribuzione ma no alle sanzioni atteso che il legislatore avrebbe dovuto tutelare l’affidamento dell’avvocato con reddito “sottosoglia”, prima dell’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.

Con sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità della disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 18, comma 12, del Decreto-legge n. 98/2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti a Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Contestualmente, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dal richiamato art. 18, comma 12, del Dl citato.

Entrambe le questioni di incostituzionalità erano state sollevate dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di Giudice del lavoro.

Con una prima questione, il giudice rimettente aveva dubitato, in via principale, che il precetto normativo risultante "dalla saldatura" tra la disposizione interpretata di cui all’art 2, comma 26, della Legge n. 335 e quella interpretativa di cui all’art. 18, comma 12, nella lettura consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità e assurta a regola di diritto vivente, fosse costituzionalmente illegittima, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

Questo, nella parte in cui prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’INPS a carico degli avvocati del libero foro iscritti al relativo albo, ma non iscritti – né tenuti a iscriversi – alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o volume di affari di cui all’art. 22 della Legge n. 576/1980.

Legali. Confermato l'obbligo di contribuzione alla gestione separata

Tale primo rilievo è stato giudicato infondato dalla Corte, secondo la quale la norma censurata, risultante dalla disposizione oggetto di esegesi e da quella interpretativa, è da iscriversi nella generale tendenza dell’ordinamento previdenziale "verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa".

Essa, a ben vedere, "non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale"  bensì, "al contrario, nel rivolgersi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori".

Né - si legge nel testo della decisione - tale disposizione risulta "in contraddizione" rispetto all’autonomia regolamentare riconosciuta alle casse professionali, nei casi in cui queste prevedano – come faceva Cassa forense prima della riforma del 2012 – "un perimetro dell’obbligo assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata".

Secondo i giudici costituzionali, ciò posto, il meccanismo della norma censurata non solo non si pone in contraddizione con il regime previdenziale categoriale, ma ne integra l’operatività al fine dell’attuazione di una più ampia finalità mutualistica.

Corte costituzionale: esonero sanzioni civili per mancata iscrizione

Parzialmente fondata, invece, è stata giudicata la questione sollevata in via subordinata, con la quale il tribunale di Catania aveva dubitato della legittimità costituzionale della norma interpretativa, nella parte in cui non dispone che l’obbligo degli avvocati del libero foro di iscriversi alla Gestione separata decorra dalla data della sua entrata in vigore.

Sul punto, la Consulta ha rilevato che l’affidamento dell’avvocato con reddito “sottosoglia, prima dell’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza.

Il legislatore, infatti, nell’esercizio della sua funzione di interpretazione autentica, era libero di scegliere la lettura da adottare, "ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza", giurisprudenza ossia contraria all'obbligatorietà dell'iscrizione.

Non essendo intervenuto in tal senso, la Corte ha rilevato l'opportunità di una "reductio ad legitimitatem" della norma censurata, da operare mediante l’esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata, relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.

In questo modo - ha concluso la Corte costituzionale - viene soddisfatta l’esigenza di tutela dell’affidamento scusabile, "con l’esclusione della possibilità per l’ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all’adempimento dell’obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa".

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