Genitore contrario al trasferimento all’estero del figlio minore? Sì al rimpatrio
Pubblicato il 14 ottobre 2017
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Va accolta la richiesta di rimpatrio del figlio minore avanzata dal genitore straniero, non collocatario, che abbia manifestato il proprio dissenso al trasferimento in Italia “sine die” del figlio medesimo con la madre.
E’ quanto si desume dal testo sentenza di Cassazione n. 24173 depositata il 13 ottobre 2017, pronunciata con riferimento alla domanda avanzata da un cittadino americano ai fini del rimpatrio del figlio minore che la ex moglie aveva portato con sé in Italia.
La donna, una volta trasferitasi, aveva deciso di non fare ritorno negli Stati uniti contro il volere dell’istante, al quale, peraltro, era di fatto stata impedita anche la possibilità di incontrare il figlio.
Violazione del dritto di custodia e del piano di consenso genitoriale
La Suprema corte, in particolare, ha confermato la decisione con cui il Tribunale per i minorenni aveva accolto la domanda su conforme richiesta del Pm rilevando, in primo luogo, che il diritto di custodia del padre era stato violato in quanto l’autorità giudiziaria Usa aveva disposto l’affido congiunto ad entrambi i genitori, attribuendo alla madre l’affidamento fisico primario.
Inoltre, il piano di consenso genitoriale permanente sottoscritto da padre e madre contestualmente al divorzio, conteneva l’espressa previsione secondo cui era fatto obbligo al genitore che intendesse trasferirsi all’estero di rispettare un onere di notifica all’altro genitore, tenuto a comunicare il proprio eventuale dissenso. In questa ultima evenienza – era stato, altresì, accordato - il genitore collocatario non aveva il diritto di trasferire il figlio fuori dagli Stati uniti senza un ordine del tribunale.
Nella sentenza di legittimità è stato, quindi, rimarcato, da un lato, il manifesto ed inequivocabile dissenso del padre al trasferimento e, dall’altro, che il reiterato differimento della madre al rientro fosse fondato su ragioni non sostenute da prove nonché, soprattutto, avvenuto contro il volere dell’altro genitore.
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