Gas naturale e energia elettrica: contabilizzazione anno 2022

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Gas naturale e energia elettrica: contabilizzazione anno 2022

I soggetti obbligati venditori per le forniture di gas naturale ed energia elettrica effettuate sul territorio nazionale si sono trovati ad affrontare una novità: al posto del versamento e della contabilizzazione su base provinciale dell’accisa dovuta si è passati al nuovo sistema di accertamento e contabilizzazione dell’accisa sul gas naturale e l’energia elettrica per ambiti territoriali.

Dopo aver preso atto di quesiti posti, l’Agenzia delle Dogane ha diffuso la circolare n. 8 del 25 febbraio 2022 contenente precisazioni e chiarimenti in materia; inoltre, si danno istruzioni sulla compilazione del quadro X.

Nuova contabilizzazione dell’accisa sul gas naturale e l’energia elettrica

Una delle novità introdotte riguarda la semplificazione del numero di versamenti che gli addetti in parola dovevano effettuare: quindi, al posto della molteplicità di versamenti distinti per provincia di fornitura, ciascun venditore si trova a dover affrontare un numero di versamenti ridotto (al massimo sette) in virtù dell’aggregazione delle forniture provinciali nei pertinenti ambiti territoriali, con il vantaggio per gli operatori di avere contatti con un numero ristretto di Uffici e di eliminare il ricorso al trasferimento dei crediti tra province.

Con precedente documento di prassi n. 29 del 23 luglio 2021, le Dogane hanno evidenziato che per semplificare gli adempimenti dei venditori nel settore del gas naturale e
dell’energia elettrica, i soggetti obbligati al pagamento della relativa accisa, dal 1° gennaio 2022, non devono versare le rate le rate di acconto e l’eventuale saldo a debito per ambito provinciale di fornitura.

Tale metodo di pagamento è stato sostituito da un sistema basato sulla ripartizione del territorio nazionale in ambiti territoriali di fornitura così costituiti:

  • un ambito ordinario, composto dall’insieme unitario dei territori di tutte le Regioni a statuto ordinario;
  • sei ambiti speciali, di cui quattro riferiti a ciascuna delle regioni a Statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia) e due riferiti a ciascuna delle Province autonome (Trento e Bolzano).

Pertanto, i versamenti devono essere effettuati nei relativi conti di ambito e sono costituiti dalla sommatoria delle rate di acconto dovute per le forniture effettuate nel territorio di ciascuna delle province appartenenti all’ambito. In particolare, per i versamenti in acconto occorre avere riguardo alla tabella pubblicata sul sito internet dell’Agenzia, seguendo il
percorso: Home>Accise>Pagamenti>Versamento con modello F24 Energia elettrica e gas naturale per Ambiti territoriali.

La circolare n. 8/D/2022 fa presente che nel caso in cui il versamento delle rate di gennaio e febbraio 2022 con modello F24 sia stata erroneamente indicata la sigla della provincia in cui avviene la fornitura anziché quella della provincia in cui è tenuta la contabilità per ambito, gli aggiustamenti contabili saranno eseguiti a cura dell’Ufficio provinciale; questo provvederà anche ad avvisare l’Ufficio competente per ambito al fine della contabilizzazione del versamento.

Però, gli operatori saranno comunque tenuti a compilare i l quadro di riepilogo e saldo - “RATEI PER AMBITO PER L 'ANNO 2022” - secondo le modalità del nuovo sistema riportate nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni annuali.

Compilazione del quadro X

Altro punto di interesse riguarda l’indicazione, da parte dei soggetti obbligati venditori, del credito pregresso non utilizzato al 31 dicembre 2021 nel quadro X.

Si chiarisce che tale credito viene trasferito nel conto per ambito alla data contabile del 1° gennaio 2022 ed è pertanto utilizzabile sin dal mese di gennaio a scomputo delle rate di acconto dovute.

In dichiarazione andrà comunque indicato, per ogni provincia, l'intero importo del credito non utilizzato alla data del 31 dicembre 2021, inserendolo

- nel rigo X5 per l’energia elettrica e per il gas naturale uso autotrazione,

- nel rigo X10 per il gas naturale uso combustione,

dello specifico quadro di riepilogo e saldo provinciale.

Altre istruzioni vengono date per soggetti diversi dagli obbligati venditori.

Denuncia di inizio attività

Per quanto attiene l’obbligo di denuncia preventiva dell’attività all’Ufficio delle dogane competente, tale ufficio deve intendersi quello competente in base alla sede legale. Inoltre, vanno precisate le province rientranti nel territorio dell’ambito considerato presso le quali sarà svolta l’attività di fornitura di gas naturale o di energia elettrica.

Canone d’imposta

Infine, si forniscono istruzioni per la contabilizzazione del canone d’imposta - sulla base dei consumi presunti e delle aliquote relative ai distinti impieghi cui è destinata l’energia elettrica rifornita - di cui all’art. 55, comma 2, del Dlgs. n. 504/1995, relativo alle forniture di energia elettrica ad utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW ed impiego promiscuo.

Va evidenziato che tale canone differisce dal “canone annuo di abbonamento” previsto dal comma 5 dell’art. 55 sopra menzionato.

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