Gas naturale ed Energia elettrica, presentazione dati mensili. Istruzioni Dogane

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Gas naturale ed Energia elettrica, presentazione dati mensili. Istruzioni Dogane

L’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 35/2021 del 27 settembre, rispondendo ad una serie di Faq degli operatori, fornisce le istruzioni operative per l’adempimento dell’obbligo di presentazione in forma telematica dei dati relativi al gas naturale e all’energia elettrica da parte dei distributori e dei venditori dei rispettivi settori.

Dati mensili del GN e dell’EE, invio telematico entro il 1° ottobre

Il primo dubbio riguardava la presentazione in forma telematica dei dati mensili del GN e dell’EE, forniti dai distributori e fatturati dai venditori.

Specifica la circolare che il primo invio dei dati deve essere effettuato dai soggetti obbligati entro il 1° ottobre 2021. Il primo invio si riferisce al periodo gennaio 2021 – luglio 2021.
Occorre inviare un tracciato record distintamente per ciascuno dei sette mesi del predetto periodo.

Nella comunicazione mensile del venditore, ciascun POD/PDR servito dal venditore stesso deve essere conteggiato una sola volta nell’apposito casella “numero utenze”.

Di conseguenza, la somma di tutti le caselle “numero utenze” per le diverse destinazioni d’uso deve risultare pari al numero totale di POD (punti di prelievo)/PDR (punti di riconsegna) che, in quel mese, sono stati serviti dal venditore.

Il nuovo obbligo grava di più sul distributore, ossia sull’impresa che distributrice il gas o l’energia elettrica. A tal riguardo, l’Agenzia delle Dogane chiarisce che:

  • la comunicazione è dovuta alle previste scadenze da parte di tutti i venditori che hanno un codice di accisa attivo;

  • la comunicazione è sempre dovuta anche nei casi in cui tali soggetti non abbiano emesso fatture nel mese di riferimento;

  • in caso di cessazione di attività, la comunicazione non è più dovuta dal mese successivo a quello di avvenuta cessazione del codice accisa da parte dell’UD territorialmente competente.

La circolare chiarisce che questi soggetti devono avere un "codice ditta" rilasciato dall’Ufficio competente per territorio.

Per i venditori, i quantitativi di gas naturale o energia elettrica complessivamente fatturati da considerare per le dichiarazioni mensili sono quelli risultanti dalla somma di tutte le fatture emesse ai consumatori finali, anche di conguaglio o a rettifica, dal primo all’ultimo giorno del mese a cui la dichiarazione si riferisce; mentre i tracciati record sono stati strutturati anche per gestire eventuali quantitativi negativi.

La data di scadenza dell’invio delle comunicazioni (primo giorno del terzo mese successivo a quello a cui si riferiscono) non è da considerarsi come termine ultimo: infatti, le comunicazioni relative ad un determinato mese possono essere inviate anche antecedentemente alla predetta scadenza.
 

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