Fusione societaria. Sì al riporto delle perdite con test di vitalità superato

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Fusione societaria. Sì al riporto delle perdite con test di vitalità superato

Nuove specificazioni sulla disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione delle perdite fiscali in caso di fusione societaria, di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 416 del 15 ottobre 2019, analizza un caso di fusione societaria in cui la società incorporante Alfa non presenta perdite fiscali pregresse, né eccedenze riportabili di interessi passivi, mentre la società incorporata Beta riporta perdite fiscali di ammontare superiore all’entità del proprio patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio.

Verificata la vitalità di Beta - condizione necessaria per la riportabilitá delle perdite e degli interessi passivi ai sensi dell'articolo 172, comma 7, del TUIR - la società istante chiede all’Amministrazione finanziaria la disapplicazione della disposizione antielusiva di cui all'articolo 172, comma 7, del TUIR, al fine di riportare integralmente le perdite fiscali pregresse e gli interessi passivi non deducibili ai sensi dell'articolo 96, comma 5, del TUIR della società Beta al 30 novembre 2017.

Fusione societaria. Disapplicazione della normativa antielusiva senza depotenziamento di attività

Nella risposta n. 416/2019, l’Agenzia analizza nuovamente la norma antielusiva che limita il riporto delle perdite e degli interessi passivi indeducibili nelle operazioni di fusione, concordando con l’istante sulla sua disapplicazione nel caso di specie, non ravvisandosi intenti elusivi nella specifica operazione straordinaria posta in essere dalle due società.

L’Agenzia, dopo aver ricordato che la ratio delle limitazioni poste dall'articolo 172, comma 7, del TUIR è di contrastare il c.d. "commercio di bare fiscali", mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, ribadisce che i requisiti minimi di vitalità economica devono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione, ma devono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata.

Con riferimento al caso di specie, pur emergendo dall’analisi della situazione patrimoniale di Beta un ammontare di patrimonio netto inferiore all’ammontare delle perdite fiscali pregresse e degli interessi passivi indeducibili della società incorporata, l’Agenzia osserva che le perdite civilistiche che hanno dato origine a tale parziale deterioramento della consistenza del patrimonio netto, sono causate dai costi di gestione eccessivamente alti dell’impresa, senza che l’attività svolta dalla stessa sembri aver subito un depotenziamento.

Pertanto, avendo la stessa società superato il test di vitalità richiesto dalla normativa antielusiva, la risposta n. 416/2019 conclude ammettendo – nel caso di fusione in questione - la disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione delle perdite fiscali, non essendo la medesima società incorporata qualificabile come società priva di capacità produttiva.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 9 agosto 2019 - Scissione. Perdite fiscali pregresse sì alla disapplicazione del riporto – Moscioni

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