Fusione senza effetti

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Ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 300, comma 1, c.p.c. e dell'art. 2504-bis c.c.., qualora una società, costituitasi in giudizio in primo grado a mezzo di procuratore, viene meno per fusione prima dell'udienza collegiale ed il procuratore non dichiara, in udienza, l'avvenuta fusione o non la notifica all'altra parte, è valido l'appello del convenuto intimato alla società oggetto di fusione e notificato al suo procuratore costituito, non revocato dalla società incorporante. E' questo il principio fissato dalla Cassazione con sentenza n. 21161 del 30 aprile 2008.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – Fusione senza effetti – Nisco

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