Fumo e piccoli rifiuti, divieti in vigore

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Fumo e piccoli rifiuti, divieti in vigore

A partire dal 2 febbraio 2016 è soggetto a sanzione amministrativa chiunque venga colto a fumare in auto alla presenza di minori o donne in gravidanza nonché a gettare in terra piccoli rifiuti come gomme da masticare, mozziconi di sigarette, scontrini fiscali.

Dalla data indicata, infatti, entrano in vigore i nuovi divieti in materia di prodotti da tabacco e di rifiuti di piccolissime dimensioni contenuti, rispettivamente, nel Decreto legislativo n. 6 del 12 gennaio 2016 e nella Legge n. 221 del 28 dicembre 2015.

Decreto su prodotti da fumo 

Il Decreto legislativo n. 6/2016 recepisce la Direttiva n. 2014/40/UE volta al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

Divieto di fumo in auto con minori e all’esterno di ospedali 

Nell’ambito del provvedimento sono contenute apposite misure volte alla tutela dei minori.

Nel dettaglio, il divieto di fumo di cui all’articolo 16 della Legge n. 3/2003, già esteso alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, viene ad interessare anche:

  • le pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici e le pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture  universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS;
  • il conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e i passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.

Divieto di vendita e somministrazione a minori 

Inoltre, la vendita o la somministrazione a minori dei prodotti da fumo viene punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3 mila euro e con la sospensione per 15 giorni della licenza per l’esercizio dell'attività. 

Se il fatto viene reiterato, la sanzione diventa da mille a 8 mila euro ed è prevista la revoca della licenza.

In ogni caso, viene espressamente sancito che chiunque venda prodotti del tabacco o sigarette elettroniche, è obbligato a chiedere all'acquirente l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età del medesimo sia manifesta.

Altre misure su prodotti da tabacco 

Oltre a quanto esposto, il provvedimento disciplina:

  • ingredienti ed emissioni dei prodotti del tabacco nonché obblighi di segnalazione, livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio;
  • aspetti dell'etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti e sull'eventuale imballaggio esterno, tracciabilità ed elementi di sicurezza;
  • vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e correlati;
  • obbligo di effettuare la notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione;
  • immissione sul mercato ed etichettatura delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica nonché dei prodotti da fumo a base di erbe;
  • divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale.

Collegato ambiente 

La Legge n. 221/2005, contenente “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” introduce, nell’ambito delle varie disposizioni sulla gestione dei rifiuti, specifici divieti in tema di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni.

Multe per piccoli rifiuti e mozziconi di sigarette 

Viene, quindi, vietato:

  • l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi;
  • l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni - tra i quali vengono espressamente ricompresi anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare - sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

La violazione di quest’ultimo divieto viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 150 euro; se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Animali domestici non pignorabili 

Altra novità contenuta nella Legge in esame è costituita dalla modifica dell’articolo 514 del Codice di procedura civile in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, nel cui novero vengono ricompresi:

  • gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
  • gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Appalti verdi, raccolta differenziata ed emissioni 

Tra le altre misure, il provvedimento contiene una serie di previsioni relative a:

  • protezione della natura e strategia dello sviluppo sostenibile;
  • procedure di Valutazione di impatto ambientale e sanitario;
  • emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la produzione di energia;
  • Green public procurement (appalti verdi);
  • incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali da disassemblaggio dei prodotti complessi;
  • gestione dei rifiuti;
  • difesa del suolo;
  • garanzia di accesso universale all'acqua;
  • procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e in materia di scambio di beni usati;
  • scarichi e riutilizzo di residui vegetali;
  • disposizioni varie in materia ambientale.

 

Quadro Normativo

D. Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016

Legge n. 221 del 28 dicembre 2015

Direttiva n. 2014/40/UE

Legge n. 3 del 16 gennaio 2003

R. D. n. 2316 del 24 dicembre 1934

D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 

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