Fuga da matrimonio imposto Protezione internazionale
Pubblicato il 13 dicembre 2016
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Va riconosciuta la protezione internazionale alla cittadina straniera che è stata costretta a lasciare il proprio Paese per essersi rifiutata di subire un matrimonio forzato impostole dal padre e per sfuggire alle conseguenti violenze fisiche e morali.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo le doglianze di una donna nigeriana avverso la pronuncia d’appello che confermava il mancato riconoscimento, nei suoi confronti, della protezione umanitaria.
Matrimonio forzato Trattamento degradante
Invero i giudici distrettuali hanno errato – precisa la Corte Suprema – laddove non hanno adeguatamente considerato, in tema di protezione sussidiaria, che la costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce una grave violazione della dignità e, dunque, un trattamento degradante che integra un danno grave, allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato, non possano o non vogliano fornire adeguata protezione.
Protezione anche se danno proviene da privati
Né è stata tenuta nella giusta considerazione – conclude la Corte con sentenza n. 25463 del 12 dicembre 2016 – la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso qualora gli agenti del danno grave per il cittadino straniero, come nel caso de quo, siano soggetti privati, allorché nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela. Con la conseguenza che, in tal caso, è dovere del giudice effettuare una verifica ufficiosa sull'eventuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità della richiesta di protezione alle autorità locali.
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