FSBA, al via le domande per le settimane del D.L. n. 146/2021

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FSBA, al via le domande per le settimane del D.L. n. 146/2021

Dopo aver aggiornato il Manuale operativo, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato ha provveduto ad aggiornare il sistema Sinaweb per consentire alle imprese di poter presentare la domanda di assegno ordinario per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ai sensi del Decreto Fiscale.

Come noto, tale disposizione normativa ha introdotto ulteriori 13 settimane di assegno ordinario o cassa integrazione in deroga a favore dei dipendenti con orario ridotto o sospeso per eventi connessi alla pandemia, per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, sicché unitamente alle settimane della Legge di Bilancio, del D. L. n. 41/2021, tutte le settimane dell’anno corrente possono essere state oggetto di idonea copertura a sostegno del reddito.

Accedendo al portale Sinaweb, le imprese artigiane ed i loro intermediari potranno presentare la nuova domanda avente causale “COVID19 (DECRETO 146/2021)”, avendo cura di far attenzione alle seguenti regole:

  • i lavoratori beneficiari dovranno risultare in forza alla data del 22 ottobre 2021;
  • la durata minima per la sospensione è pari ad una settimana;
  • la durata massima della sospensione è pari a 13 settimane, riconosciute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021;
  • sarà possibile allegare l’originario accordo sindacale ovvero l’accordo precedentemente stipulato con le parti sociali;
  • la rendicontazione dovrà avvenire entro il 25 del mese successivo, cosicché FSBA possa procedere tempestivamente all’attribuzione delle somme e corrispondere il dovuto ai lavoratori beneficiari;
  • sarà necessario richiedere un nuovo ticket INPS e presentare la domanda entro il 30 del mese successivo all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • le ulteriori 13 settimane disciplinate dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, potranno essere fruite solo a seguito dell’esaurimento delle settimane previste dal precedente D.L. n. 41/2021.

Qualora il richiedente abbia inserito nella precedente domanda presentata ai sensi del D.L. n. 41/2021 data fine 31/12/2021 dovrà procedere a variare la data di termine del periodo coperto da assegno ordinario prima di presentare la nuova domanda di concessione ai sensi del decreto legge n. 146/2021.

Anche per le domande di accesso disciplinate dal Decreto Fiscale è operativa la funzione di duplicazione di precedenti istanze già presentate.

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