Formazione continua CdL verso il ripristino dell’ordinaria gestione
Autore: Michele Siliato
Pubblicato il 08 settembre 2021
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Con la Circolare 28 luglio 2021, n. 1172, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro comunica le nuove linee di coordinamento e di indirizzo in materia di formazione continua obbligatoria, deliberate nella seduta del 10 luglio scorso.
In particolare, nell’ottica di ricondurre le attività formative verso una gestione ordinaria, post-pandemia, il Consiglio Nazionale ha deliberato, per il biennio formativo 2021-2022, di:
- consentire agli iscritti, per il solo anno 2021, di conseguire crediti formativi con modalità a distanza, mediante webinar e corsi e-learning, nella misura massima del 60%;
- consentire, a far data dal 1° ottobre 2021, l’utilizzo della videoconferenza come disciplinato dall’art. 9 del vigente Regolamento, esclusivamente con partecipazione in presenza degli iscritti in luogo vigilato dai Consigli Provinciali o da altri enti ed organizzazioni autorizzati, con proiezione dell’evento in sala fisica e rilevazione delle presenze mediante DUI o firma cartacea;
- confermare, dal 1° ottobre 2021, quali uniche tecnologie valide all’erogazione della formazione a distanza, le piattaforme e-learning e webinar con tracciamento informatico della presenza e della partecipazione dei collegati;
- richiedere, entro il 1° ottobre 2021, ai Consigli Provinciali, la presentazione della dichiarazione di conformità della piattaforma utilizzata ai fini del rilascio della relativa abilitazione;
- limitare, dal 1° ottobre 2021, l’organizzazione degli eventi da parte dei CPO in modalità webinar ai soli iscritti alla Regione di appartenenza, favorendo la sussidiarietà e la collaborazione tra ordini territoriali;
- consentire, dal 1° ottobre 2021, la co-organizzazione di eventi formativi anche tra CPO appartenenti a Regioni diverse;
- consentire, fino al 30 settembre 2021, agli enti formatori autorizzati con la sola modalità frontale di continuare ad organizzare eventi a distanza, previa presentazione della dichiarazione di conformità della piattaforma utilizzata;
- consentire, ai CPO ed agli enti formatori autorizzati, di derogare alla predisposizione di domande intermedie e finali e alla consegna dell’attestato di partecipazione.
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