Fondo patrimoniale e trust soggetti ad azione revocatoria

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Fondo patrimoniale e trust soggetti ad azione revocatoria

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha confermato l’inefficacia ex art. 2901 c.c., su domanda avanzata da un istituto di credito, del fondo patrimoniale e del trust costituiti da due coniugi ed aventi ad oggetto i medesimi beni.

Nel merito si era difatti ritenuto sussistessero tutti i presupposti per l’esperimento dell’azione revocatoria, ed in particolare, la natura gratuita di entrambi i suddetti atti; l’esistenza del credito, in favore della banca procedente, già in epoca anteriore alla costituzione del fondo e del trust; la consapevolezza, da parte dei coniugi debitori, dell’esistenza del credito e del pregiudizio così arrecato all’istituto creditore.

La Suprema Corte, in particolare, respinge la censura – tra le altre – afferente al presupposto soggettivo in capo ai terzi familiari beneficiari del fondo patrimoniale e trustee beneficiari del trust, per cui i disponenti sostenevano, nel caso di specie, la natura di atti a titolo oneroso.

Fondo e trust a titolo gratuito

Orbene, secondo gli Ermellini, né il fondo né il trust posso essere ritenuti atti a titolo oneroso. In primo luogo, la natura gratuita dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale, può dedursi dal fatto che di regola esso non trova contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, né tale può essere considerata – contrariamente a quanto assumono i ricorrenti – la finalità di adempimento dei doveri verso la famiglia ed i figli ai sensi degli artt. 143 e 147 c.c., essendo lo strumento liberamente scelto dai disponenti medesimi.

Quanto al trust, va premesso – si legge ancora nella sentenza n. 19376 del 3 agosto 2017 – che le finalità e l’assetto di interessi possono essere i più vari, sicché, per qualificare l’atto istitutivo come gratuito oppure oneroso, occorre verificare il programma posto in concreto. Ebbene nel caso di specie il Giudice di merito ha accertato che la finalità del trust coincideva in parte con quella realizzata mediante costituzione del fondo patrimoniale, ossia con quella di tenere i beni conferiti indenni dalle proprie vicende personali e, di conseguenza, di rendere meno agevole la loro apprensione da parte dei creditori. Non sussistono dunque, su tal fronte, ostacoli all’sperimento dell’azione revocatoria.

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