Fondo Nuove Competenze, domande in scadenza

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Fondo Nuove Competenze, domande in scadenza

Doppia importante scadenza per il Fondo Nuove Competenze. Entro il prossimo 30 giugno devono essere sottoscritti gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro e vanno presentate le domande di contributo. Ecco come fare.

Il prossimo 30 giugno scadono i termini per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro e per la presentazione delle domande di accesso al Fondo Nuove Competenze.

Il fondo pubblico, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, eroga contributi alle imprese da destinare alla riqualificazione professionale dei lavoratori.

Cosa è il Fondo Nuove Competenze

Il Fondo Nuove Competenze è stato istituito, in via sperimentale, dal legislatore emergenziale per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori a fronte delle mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa.

I contributi del FNC sono riconosciuti ai datori di lavoro del settore privato che destinano parte dell’orario alla formazione dei propri dipendenti. Gli interventi coprono solo le ore di retribuzione del personale in formazione in quanto i costi "vivi" della formazione (ad esempio, quelli sostenuti per i docenti e/o per l'affitto di aule) restano a carico dell'impresa.

Fondo Nuove Competenze: quadro normativo

Il Fondo nuove competenze è stato istituito dal decreto legge “Rilancio” (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77) e successivamente modificato dal decreto Agosto (art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126).

La dotazione iniziale di 230 milioni di euro è stata rifinanziata dal decreto Agosto che ha aggiunto ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e altri 300 milioni di euro per l’anno 2021.

Alle norme di legge è stata data attuazione con il decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 e il decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021.

L'ANPAL, l'ente gestore dei contributi erogati dal Fondo, ha emanato un avviso pubblico definendo i termini e le modalità per presentare le domande e loro requisiti e successivamente decreti direttoriali (Decreto Direttoriale n. 95 del 08.03.2021, Decreto Direttoriale n. 69 del 17.02.2021, Decreto Direttoriale n. 461 del 04.11.2020, una nota operativa ( n. 5329 del 05.03.2021) e le FAQ.

All'ANPAL spetta valutare le domande delle imprese, determinare l'importo da erogare ad opera dell'INPS a cui trasmette i finanziamenti, monitorando la spesa.

Stipula degli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro

Il 30 giugno 2021 scade il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.

Si ricorda infatti che, per il riconoscimento dei contributi finanziari del FNC,  i datori di lavoro privati devono stipulare accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda. Gli accordi collettivi aziendali possono essere sottoscritti con efficacia erga omnes anche da una sola organizzazione sindacale, maggiormente rappresentativa a livello aziendale.

Non è definito un format per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro che però devono contenere le seguenti informazioni:

  • devono prevedere i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;
  • il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore, pari a 250;
  • devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati.

Gli  accordi possono inoltre prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative

Progetto per lo sviluppo delle competenze

Anche per la redazione dei progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze non è definito un format ma sono individuati i contenuti obbligatori. Il progetto formativo deve infatti prevedere:

  • l'individuazione delle competenze possedute dal lavoratore;
  • la personalizzazione dei percorsi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale;
  • le modalità di svolgimento delle attività formative;
  • la durata;
  • il soggetto erogatore della formazione;
  • la messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite con i percorsi, in conformità con le disposizioni della Regione o Provincia Autonoma.

Soggetto formatore 

Il soggetto erogatore dei percorsi di sviluppo delle competenze deve essere individuato dall’impresa tra gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.

Il ruolo di soggetto erogatore della formazione può essere svolto anche dall'impresa purchè lo preveda l’accordo collettivo.

Come presentare le domande di contributo

È fissato al 30 giugno 2021 il termine entro il quale devono essere presentate le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze.

La domanda può essere presentata per singola azienda o cumulativa dal legale rappresentante, o da un suo delegato, della società capogruppo anche per conto delle società controllate o del Fondo Paritetico Interprofessionale ovvero del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

L’istanza può essere sottoscritta anche digitalmente.

Le imprese aggregate in un contratto di rete possono presentare istanza cumulativa.

Le domande devono essere inviate all'ANPAL tramite il servizio "Fondo nuove competenze" disponibile all’indirizzo https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/. L'accesso è consentito tramite  SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica(CIE).

Valutazione dell'ANPAL e erogazione dei contributi 

L'ANPAL valuta le domande e, se rispondenti ai requisiti, autorizza l'INPS all'erogazione dei finanziamenti del Fondo al datore di lavoro, determinandone l'importo.

È' prevista un'anticipazione del 70%. Il saldo del 30%  viene rimborsato nei 40 giorni successivi alla conclusione dei percorsi formativi.

Avvio dei percorsi formativi 

I percorsi formativi devono essere avviati solo a seguito dell’approvazione della domanda e concludersi nei 90 giorni dall'approvazione dell'istanza da parte dell'ANPAL (120 giorni per i Fondi interprofessionali).

Richiesta di saldo

La  richiesta di saldo deve essere effettuata sul portale MyANPAL tramite applicativo disponibile all’indirizzo https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/.

Il termine, entro il quale deve essere presentata la richiesta di saldo è individuato in 20 giorni di calendario dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze. 

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