Fondo di solidarietà servizi ambientali: in GU il decreto di adeguamento

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Fondo di solidarietà servizi ambientali: in GU il decreto di adeguamento

Il decreto interministeriale 29 settembre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante l’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2023.

Adeguamento

Il decreto in trattazione modifica le disposizioni previste dal decreto ministeriale n. n. 103594 del 9 agosto 2019 alla luce dell’accordo del 27 dicembre 2022, come integrato dall’accordo del 22 giugno 2023.

Il Fondo individua i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel decreto legislativo n. 148/2015.

A seguito dell’adeguamento il Fondo bilaterale assicura la tutela in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Assegno di integrazione salariale

L’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari a quello definito dall’articolo 3 comma 5 bis del decreto legislativo n. 148/2015 e successive modifiche.

Ai fini dell’erogazione dell’assegno di integrazione salariale bisogna rispettare i seguenti limiti:

  • 13 settimane (sia per le causali ordinarie che straordinarie) per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente;
  • 26 settimane (sia per le causali ordinarie che straordinarie) per i datori che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente;
  • 26 settimane per le causali ordinarie per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre i 15 dipendenti nel semestre precedente;
  • 24 mesi per le causali straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre i 15 dipendenti nel semestre precedente;
  • 12 mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale anche per realizzare processi di transizione per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre i 15 dipendenti nel semestre precedente;
  • 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre i 15 dipendenti nel semestre precedente.

NOTA BENE: Rimane invariata la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015.

Prestazioni

In aggiunta alle prestazioni già erogate dal Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, decreto n. 103594 del 9 agosto 2019, il presente decreto assicura, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale per coloro che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

Altresì, contribuisce al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali dell'Unione europea.

Contributi di finanziamento

Ai fini del finanziamento delle prestazioni, i datori di lavoro versano:

  • un contributo ordinario nella misura dello 0,65% per i datori che occupano mediamente più di quindici dipendenti, rispettivamente due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, da determinare sulla retribuzione mensile ai fini previdenziali;
  • un contributo ordinario nella misura dello 0,45% per i datori che occupano mediamente più di cinque dipendenti e sino a quindici dipendenti, rispettivamente due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, da determinare sulla retribuzione mensile ai fini previdenziali;
  • un contributo addizionale, nella misura del 1,50% a carico del datore di lavoro calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, per il periodo di fruizione degli assegni ordinari da parte dei suoi dipendenti;
  • un contributo straordinario mensile a carico del datore di lavoro in caso di ricorso alla integrazione della NASPI, nella misura pari al 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dare luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati; 
  • un contributo in cifra fissa pari a 10 euro mensili per dodici mensilità in favore di ogni dipendente a tempo indeterminato non in prova. I datori di lavoro versano il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia breve di durata a far data dall’avvio operativo del Fondo.
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