Fondo di solidarietà del Trentino
Pubblicato il 15 luglio 2016
Condividi l'articolo:
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 96077 dell’1 giugno 2016 – emanato di concerto con Ministro dell’Economia e delle Finanze - è istituito presso l’INPS il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarietà del Trentino.
Tale Fondo non ha personalità giuridica, costituisce gestione autonoma dell’INPS ed è finalizzato ad assicurare nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27, D.Lgs. n. 148/2015, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
I datori di lavoro del settore industriale partecipano al Fondo con riguardo alle imprese escluse dall’ambito di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del citato decreto legislativo e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
Come specificato dall’art. 2, comma 7, D.I. n. 96077/2016, il Fondo ha le seguenti finalità:
- assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
- prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.
- eDotto.com – Edicola del 15 febbraio 2016 - Fondi di solidarietà bilaterali – Schiavone
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: