Fondi di solidarietà bilaterali
Pubblicato il 15 febbraio 2016
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Con circolare n. 30 del 12 febbraio 2016, l’INPS ha illustrato le principali novità introdotte dal D.Lgs.148/2015 in materia di fondi di solidarietà bilaterali.
Più nello specifico la circolare si sofferma su:
- Fondi di solidarietà bilaterali;
- Fondi di solidarietà bilaterali alternativi;
- Fondo di solidarietà residuale;
- Fondo di integrazione salariale.
Prestazioni
Viene ricordato, a tal proposito, che la finalità principale dei fondi di solidarietà bilaterali è garantire forme di tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dei diversi comparti operanti in settori che non rientrano nella disciplina della CIGO e della CIGS.
Per attuare tale finalità il legislatore ha previsto due diverse forme di sostegno al reddito:
- l’assegno ordinario;
- l’assegno di solidarietà.
I fondi possono, però, avere ulteriori finalità volte ad assicurare una tutela integrativa del reddito, rispetto a prestazioni pubbliche, connesse alla perdita del posto di lavoro ovvero a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, oppure una tutela a sostegno del reddito in favore dei lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo, o, ancora, contribuire al finanziamento di programmi formativi.
Per quanto sopra, i fondi possono erogare le seguenti prestazioni:
- prestazioni integrative delle prestazioni pubbliche, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione di attività lavorativa (es. indennità di disoccupazione NASpI);
- assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’UE.
Erogazione e rimborso
La circolare INPS n. 30/2016, ricorda, altresì, che il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti e viene poi rimborsato o conguagliato dall’Istituto.
L’impresa deve chiedere il rimborso o conguaglio della prestazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
In presenza di serie e documentate difficoltà finanziare dell’impresa che impediscono il pagamento dell’integrazione ai lavoratori aventi diritto da parte del datore di lavoro, la sede INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto.
- eDotto.com – Edicola del 17 dicembre 2015 - Assegno ordinario per i fondi di solidarietà bilaterali – Redazione eDotto
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