Fondi di solidarietà bilaterali

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Fondi di solidarietà bilaterali

Con circolare n. 30 del 12 febbraio 2016, l’INPS ha illustrato le principali novità introdotte dal D.Lgs.148/2015 in materia di fondi di solidarietà bilaterali.

Più nello specifico la circolare si sofferma su:

  • Fondi di solidarietà bilaterali;
  • Fondi di solidarietà bilaterali alternativi;
  • Fondo di solidarietà residuale;
  • Fondo di integrazione salariale.

Prestazioni

Viene ricordato, a tal proposito, che la finalità principale dei fondi di solidarietà bilaterali è garantire forme di tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dei diversi comparti operanti in settori che non rientrano nella disciplina della CIGO e della CIGS.

Per attuare tale finalità il legislatore ha previsto due diverse forme di sostegno al reddito:

I fondi possono, però, avere ulteriori finalità volte ad assicurare una tutela integrativa del reddito, rispetto a prestazioni pubbliche, connesse alla perdita del posto di lavoro ovvero a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, oppure una tutela a sostegno del reddito in favore dei lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo, o, ancora, contribuire al finanziamento di programmi formativi.

Per quanto sopra, i fondi possono erogare le seguenti prestazioni:

  • prestazioni integrative delle prestazioni pubbliche, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione di attività lavorativa (es. indennità di disoccupazione NASpI);
  • assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
  • contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’UE.

Erogazione e rimborso

La circolare INPS n. 30/2016, ricorda, altresì, che il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti e viene poi rimborsato o conguagliato dall’Istituto.

L’impresa deve chiedere il rimborso o conguaglio della prestazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

In presenza di serie e documentate difficoltà finanziare dell’impresa che impediscono il pagamento dell’integrazione ai lavoratori aventi diritto da parte del datore di lavoro, la sede INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 17 dicembre 2015 - Assegno ordinario per i fondi di solidarietà bilaterali – Redazione eDotto

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