Fondi agli atenei: per la didattica deduzione al 2%

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Le Università possono ricondursi fra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali cha danno diritto alla deduzione dal reddito d’impresa nel limite del 2% se l’attività commerciale esercitata è solo residuale rispetto al fine educativo. La precisazione è stata resa dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 386 del 17 ottobre 2008. Il Fisco specifica ancora una volta che è il fine dell’erogazione a fare da spartiacque nella concessione dell’agevolazione fiscale. Le erogazioni liberali previste dall’articolo 100, comma 2, lett. a) del Tuir sono deducibili se il beneficiario dell’erogazione ha personalità giuridica e se persegue una o più finalità tra quelle di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica. Ciò non preclude, però, che il destinatario dell’erogazione liberale possa porre in essere eventuali attività che si qualificano come attività commerciali, sempre che siano attività non particolarmente significative. Di conseguenza – conclude la risoluzione – le università possono ricondursi fra i soggetti beneficiari dell’erogazioni liberali previste dal sopra citato articolo 100 del Tuir, a condizione che siano verificati i presupposti soggettivi richiesti oppure se l’attività commerciale è solo residuale rispetto a quella tipica dell’istruzione.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 45 – Atenei, contributi deducibili – Mazzei

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