Fondazioni bancarie, definita la percentuale del credito d’imposta per il 2024

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Fondazioni bancarie, definita la percentuale del credito d’imposta per il 2024

Il provvedimento n. 435525 dell'Agenzia delle Entrate, firmato il 3 dicembre 2024, stabilisce la percentuale di credito d'imposta spettante alle fondazioni di origine bancaria (FOB) per i versamenti effettuati al Fondo Unico Nazionale (FUN) nell’anno 2024. La percentuale, pari al 25,0778%, si applica al totale dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN entro il 31 ottobre 2024. Il credito d'imposta è regolato dall'articolo 62 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che stabilisce le modalità di finanziamento dei CSV attraverso contributi delle fondazioni bancarie.

Fondo Unico Nazionale: obiettivi e normativa di riferimento

Il Fondo Unico Nazionale è uno strumento istituito dall'articolo 62 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) con l’obiettivo di garantire il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato (CSV).

Il FUN è alimentato dai contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB), che versano risorse economiche destinate a supportare le attività di volontariato e promuovere la partecipazione civica. La normativa prevede che il FUN venga amministrato dall'Organismo Nazionale di Controllo (ONC), il quale gestisce e coordina i finanziamenti distribuiti ai CSV, che operano a livello locale per sostenere e valorizzare il volontariato. Il Fondo Unico Nazionale rappresenta, quindi, un elemento fondamentale per il sostegno e la crescita del settore del volontariato in Italia, assicurando risorse per il miglioramento delle capacità organizzative e operative dei CSV e per il potenziamento delle attività di volontariato su tutto il territorio nazionale. La normativa che regola il FUN ha anche lo scopo di incentivare la responsabilità sociale delle fondazioni bancarie, riconoscendo loro un credito d'imposta sui versamenti effettuati al fondo, come previsto dall'articolo 62 del Codice del Terzo Settore.

Credito d'imposta per le fondazioni bancarie: percentuale per il 2024

Il credito d’imposta introdotto dall’articolo 62, comma 6, del Codice del Terzo Settore è un incentivo fiscale destinato allenFOB che effettuano versamenti al Fondo Unico Nazionale (FUN). A partire dal 2018, il credito d’imposta riconosce alle FOB un rimborso pari al 100% dell’importo versato, con un limite massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi. Il beneficio può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.

Per determinare l’ammontare del credito d’imposta spettante, si calcola una percentuale basata sul rapporto tra le risorse disponibili per l’anno e l’importo totale dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN. Nel caso specifico del 2024, l’importo complessivo dei versamenti è pari a 39.875.748,38 euro, mentre le risorse stanziate sono pari a 10.000.000,00 euro. La percentuale di credito d’imposta per il 2024 è calcolata come segue:

10.000.000,00/39.875.748,38×100=25,0778%

Pertanto, le fondazioni bancarie che hanno effettuato versamenti al FUN entro il 31 ottobre 2024 potranno usufruire di un credito d'imposta pari al 25,0778% dell'importo versato.

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