Fondazione Studi, l’analisi delle novità fiscali della LdB 2022

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Fondazione Studi, l’analisi delle novità fiscali della LdB 2022

Con la circolare 8 febbraio 2022, n. 5, la Fondazione Studi esamina le principali novità fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2022.

Le importanti modifiche – in vigore dal 1° gennaio 2022 - riguardano il sistema di tassazione delle persone fisiche, il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente, le detrazioni, nonché l’esclusione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Scaglioni e aliquote IRPEF

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’articolo 1, comma 2, modifica le aliquote e gli scaglioni di determinazione dell’imposta, riducendo gli stessi, da cinque a quattro.

Rispetto al precedente anno nella seguente tabella si evidenziano i nuovi scaglioni ed aliquote validi dal 1° gennaio 2022:

Entro il 31 dicembre 2021

In vigore dal 1° gennaio 2022

Reddito

Aliquota

Reddito

Aliquota

Fino a 15.000 euro

23%

Fino a 15.000 euro

23%

Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro

27%

Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro

25%

Oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro

38%

Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro

35%

Oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro

41%

 

Oltre 50.000 euro

 

43%

Oltre 75.000 euro

43%

 

 

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono state apportate modifiche all’articolo 13 del D.P.R n. 917/1986, riguardanti le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente riconducibili all’articolo 49 ad esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a), e assimilati di cui all’articolo 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e I), del TUIR.

La detrazione dell’imposta lorda spetta nell’importo pari a:

  • 1.880 euro, qualora il reddito complessivo non superi i 15.000 euro. L’importo effettivo della detrazione non potrà essere inferiore a 690 euro. Diversamente per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’importo della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
  • 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
  • 1.910 euro, qualora il reddito complessivo risulti superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondere al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Se il reddito complessivo risulta superiore a 25.000 euro e inferiore a 35.000 euro la misura della detrazione aumenta di 65 euro.

Detrazioni per redditi di pensione

Per i redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR, spetta una detrazione dell’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente e assimilato, nell’importo di:

  • 1.955 euro, qualora il reddito complessivo non sia superiore a 8.500 euro. La detrazione non può essere inferiore a 713 euro;
  • 700 euro, aumentata del prodotto tra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
  • 700 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 28.000 ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Se il reddito complessivo risulta superiore a 25.000 euro e inferiore a 29.000 euro la misura della detrazione aumenta di 50 euro.

Detrazioni per redditi di lavoro autonomo

Per i redditi di lavoro autonomo spetta una detrazione dell’imposta lorda non cumulabile con quella corrisposta per i redditi di lavoro dipendente o da pensione, nell’importo di:

  • 1.265 euro, se il reddito complessivo non risulta superiore a 5.500 euro;
  • 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondete al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, nel caso in cui l’ammontare del reddito complessivo risulti superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
  • 500 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione è corrisposta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Se il reddito complessivo risulta superiore a 11.000 euro e inferiore a 17.000 euro la misura della detrazione aumenta di 50 euro.

Rimodulazione del trattamento integrativo

L’articolo 1, comma 3 della legge di Bilancio rimodula il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Le modifiche riguardano la riduzione del reddito complessivo entro il quale verrà riconosciuto il bonus da 28.000 euro a 15.000 euro.

Tuttavia, il trattamento verrà ugualmente attribuito qualora il reddito complessivo sia ricompreso tra i 15.000 euro e i 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni (carichi di famiglia, redditi da lavoro dipendente e assimilati, erogazioni liberali, spese sanitarie, spese da ristrutturazione, ecc.) sia superiore all’imposta lorda.

Il trattamento integrativo - calcolato in base alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda - verrà riconosciuto per un importo non superiore a 1.200 euro.

Modifiche all’Irap

All’articolo 1, comma 8, la legge di Bilancio 2022 prevede espressamente che l’IRAP non dovrà più essere corrisposta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 446/1997.

Pertanto, a partire dal 2022, le persone fisiche non dovranno più versare l’imposta IRAP ed adempiere ai relativi obblighi dichiarativi.

Relativamente al periodo d’imposta 2021, resta invariata la presentazione della dichiarazione nell’anno 2022 e il pagamento della rispettiva imposta.

I contribuenti - tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio - potranno non versare l’acconto per il periodo d’imposta 2022.

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