Adeguamento della disciplina del FIS
Pubblicato il 03 agosto 2022
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul proprio sito istituzionale, comunica che è stato firmato il Decreto Interministeriale relativo alll’adeguamento della disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), già istituito presso l'INPS.
Il predetto decreto prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la disciplina del FIS sia adeguata alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come integrate e modificate dalla legge di Bilancio 2022.
L’adeguamento non si applica per i trattamenti di Assegno ordinario e di solidarietà già autorizzati e erogati sulla base alle previgenti disposizioni.
Di seguito si elencano le principali novità introdotte dalla legge di Bilancio.
Ambito di applicazione
Rivolto a tutti i datori di lavoro che occupano ameno un lavoratore dipendente appartenenti a settori e tipologie che non rientrano nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali.
Destinatari
I destinatari sono i lavoratori dipendenti (fatta eccezione per i dirigenti) assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio (dal 1°gennaio 2022), con un'anzianità di effettivo lavoro presso I ‘unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione della prestazione. Tale condizione non è richiesta per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.
Assegno di integrazione salariale
La misura dell’Assegno di integrazione salariale è pari all’importo dell'integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla vigente normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
Ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l’accesso all’Assegno potrà essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie.
Diversamente, ai datori che occupano oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, l’accesso all’Assegno potrà essere riconosciuto per le causali ordinarie (eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; situazioni temporanee di mercato).
Aliquota di finanziamento
L’aliquota di finanziamento è così determinata:
- 0,5% della retribuzione mensile lorda per i datori di lavoro che, nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- 0,8% della retribuzione mensile lorda per i datori di lavoro che, nel semestre precedente abbiano occupato mediamente oltre 5 dipendenti di cui rispettivamente due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori;
ll contributo ordinario è imputato per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori.
Dal 1° gennaio 2025 l’aliquota si riduce nella misura del 40% in favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, a condizione che gli stessi non abbiano presentato domanda di Assegno integrazione salariale per un periodo di almeno 24 mesi.
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