Finanziamento illecito, niente induzione

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 51669 dell'11 dicembre 2014 – integra la fattispecie del finanziamento illecito a partito e non di induzione indebita una condotta consistente nella dazione di una somma di denaro e la richiesta di ulteriori somme avvenuta in relazione ad una campagna elettorale in cui la richiesta di denaro da parte del candidato era stata accompagnata a frasi del tipo “sta attento che se questi, gli altri, vincono tu puoi essere morto”.

Secondo la Corte, in particolare, per come il fatto era stato ricostruito lo stesso non poteva essere sussunto nella fattispecie dell'articolo 319-quater C.p. mancandone gli elementi costitutivi.

Nella specie, era infatti escluso, strutturalmente, l'indispensabile rapporto indefettibile tra l'abuso della qualità strumentalizzata e il vantaggio indebito.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 15 - Le pressioni non sono induzione indebita - Negri

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