Filiere agrituristiche, scadenza dell’esonero INPS eccedente
Pubblicato il 03 dicembre 2021
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Per le filiere agrituristiche, che hanno avuto accesso all’esonero contributivo di cui all’art. 222, co. 2, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, è stato specificato che la quota eccedente l’esonero autorizzato e le contribuzioni escluse dall’esonero medesimo dovranno essere versate entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito dell'istanza senza applicazione di sanzioni e interessi. In data 11 novembre 2021 l’Istituto Previdenziale, concluse le attività di gestione delle domande pervenute e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, ha comunicato alle aziende l’importo dell’esonero autorizzato, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nell’archivio anagrafico delle aziende.
Pertanto, considerato che la scadenza decorre dall’11 novembre 2021, e tenuto conto che l’11 dicembre 2021 cade di sabato, giornata non bancabile, la scadenza del relativo versamento è differita al 13 dicembre 2021. Al riguardo, si precisa che sul debito regolarizzato con domanda di rateazione presentata entro il 13 dicembre 2021 saranno dovuti i soli interessi di dilazione.
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 4293 del 2 dicembre 2021.
Esonero filiere agricole, la disciplina
L’art. 222 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, ha introdotto a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
Esonero filiere agricole, datori di lavoro interessati
L’esonero straordinario della contribuzione è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non si applica, pertanto, nei confronti delle P.A.
Rientrano nell’esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici Ateco indicati nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020 e dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’art. 58-quater del D.L. n. 104/2020.
Esonero filiere agricole, pagamento anche mediante rateazione
Il pagamento, relativo alle contribuzioni escluse dall’esonero, e a quelle dovute a seguito di accoglimento parziale dell’istanza di esonero, potrà essere effettuato, nel rispetto delle condizioni contenute nel “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa”, mediante rateazione.
In proposito si precisa che sul debito regolarizzato con domanda di rateazione presentata entro il 13 dicembre 2021 saranno dovuti i soli interessi di dilazione.
Per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente dovrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedente la misura dell’esonero autorizzato.
Esonero filiere agricole, sanzioni civili per omissione
A decorrere dal 14 dicembre 2021 sulle somme da versare saranno dovute le sanzioni civili per omissione. La domanda di rateazione presentata a partire dalla medesima data comporterà l’applicazione, oltre alle predette sanzioni, degli interessi di dilazione.
Ai fini della verifica della regolarità contributiva, la regolarità sarà attestata solo dopo il pagamento della prima delle rate accordate.
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