Fatture false: risponde di due reati chi le emette e le utilizza
Pubblicato il 16 dicembre 2024
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Le false fatture autoprodotte dall'utilizzatore, ossia quelle create e successivamente utilizzate dalla stessa persona o entità, possono integrare due distinti reati a carico del soggetto responsabile:
- il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del D.Lgs. 74/2000), che si configura quando l'utilizzatore inserisce nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi basati su fatture false;
- il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti (articolo 8 del medesimo decreto), che si realizza con l’emissione di documenti contabili falsi, anche se autoprodotti.
Difatti, la deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'articolo 9 del D.Lgs. 74/2000 non si applica quando lo stesso soggetto riveste contemporaneamente il ruolo di emittente delle fatture false e di amministratore della società utilizzatrice.
Fatture autoprodotte: l'utilizzatore risponde di due reati in caso di falsità
E' quanto precisato dalla Corte di cassazione, Quinta sezione penale, nel testo della sentenza n. 45575 dell’11 dicembre 2024 nel pronunciarsi nell'ambito di un procedimento penale a carico di due imprenditori per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false, e infine ricettazione di titoli di pagamento illeciti.
Il caso esaminato
Uno dei due imputati, in particolare, era stato accusato di aver emesso fatture false, apparentemente provenienti da terzi, e successivamente utilizzate nella propria attività per evadere imposte.
L'imprenditore, nel suo ricorso in cassazione, aveva sostenuto che l’articolo 8 non era applicabile nel caso di fatture materialmente false, ossia contraffatte, come quelle contestate, ma solo a fatture ideologicamente false, cioè documenti contenenti informazioni non veritiere emesse da chi appare formalmente come autore legittimo.
Secondo l'imputato, in altri termini, la norma avrebbe richiesto la presenza di due soggetti distinti, uno in qualità di emittente e l’altro come utilizzatore, ed era quindi contestabile l’applicabilità della stessa al caso in cui - come nella specie - entrambe le funzioni erano state svolte dalla medesima persona.
La decisione della Cassazione
Due reati per l'emittente - utilizzatore delle fatture false
La Corte di cassazione ha respinto questa impostazione, chiarendo che le fatture contestate, oltre ad essere materialmente false, erano anche ideologicamente false, poiché simulate per creare rapporti commerciali inesistenti e prestazioni mai avvenute.
Ha inoltre ribadito che, quando un soggetto è contemporaneamente emittente e utilizzatore delle fatture false, si configurano due reati distinti.
Da un lato, vi è l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, che si realizza con la predisposizione di documenti fittizi finalizzati a consentire l’evasione fiscale.
Dall’altro, vi è la frode fiscale, che si concretizza nell’inserimento di tali documenti nelle dichiarazioni fiscali con l’intento di alterare il risultato economico dichiarato all’Amministrazione finanziaria.
Le due condotte, benché collegate, violavano due precetti distinti, giustificando la configurazione di due illeciti autonomamente sanzionabili.
In questa prospettiva, la Corte ha anche precisato che la distinzione tra falsità materiale e ideologica non esclude la configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La falsità materiale, come nel caso di documenti creati dall’utilizzatore ma fatti apparire come emessi da terzi, può infatti rientrare nell’ambito dell’articolo 8, quando è diretta a simulare transazioni inesistenti.
Deroga al concorso di persone non applicabile
Nella propria disamina, la Cassazione ha chiarito che la deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'articolo 9 del D.Lgs. 74/2000 e applicabile nei casi di reati tributari, non si estende al soggetto che riveste contemporaneamente il ruolo di emittente delle fatture false e di amministratore della società utilizzatrice.
Tale deroga, volta ad evitare la duplicazione della sanzione quando emittente e utilizzatore sono soggetti distinti, non opera qualora il medesimo soggetto realizzi entrambe le condotte.
In questi casi, come visto, l’emissione e l’utilizzo delle fatture false costituiscono due reati autonomi e distinti, punibili separatamente in quanto violano due diversi precetti penali.
In sintesi, l'emittente che coincide con l'utilizzatore delle fatture false non beneficia della disciplina derogatoria dell’articolo 9 del D.Lgs. 74/2000, essendo responsabile di due reati distinti: uno relativo all’emissione e l’altro all’utilizzo fraudolento delle fatture.
Il richiamo alla giurisprudenza
Come peraltro ricordato anche dalla giurisprudenza più recente (sentenza n. 13364/2024), in tema di reati tributari, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso in cui la falsa documentazione sia stata creata dall'utilizzatore della stessa, che la faccia apparire come proveniente da terzi.
La decisione della Corte, in definitiva, sottolinea la natura autonoma delle due fattispecie penali in esame, ribadendo che l’emissione e l’utilizzo delle fatture false, quando riconducibili al medesimo soggetto, rappresentano condotte distinte e separabili: l’una si riferisce alla predisposizione della frode, mentre l’altra ne rappresenta l’effettivo sfruttamento.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, confermando la responsabilità degli imputati.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Il caso riguarda un soggetto accusato di aver emesso e utilizzato fatture false per operazioni inesistenti, configurando reati di natura tributaria. Le fatture, apparentemente provenienti da terzi, erano in realtà autoprodotte e utilizzate per evadere imposte. |
Questione dibattuta | La difesa sosteneva che l’articolo 8 del D.Lgs. 74/2000 non si applicasse alle fatture materialmente false (contraffatte), ma solo a quelle ideologicamente false. Inoltre, veniva contestata la possibilità di applicare due reati distinti (emissione e utilizzo delle fatture false) quando il medesimo soggetto riveste entrambi i ruoli. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte ha stabilito che le fatture contestate erano sia materialmente che ideologicamente false, poiché simulate per creare rapporti inesistenti. Ha chiarito che, quando un soggetto è contemporaneamente emittente e utilizzatore, si configurano due reati autonomi e distinti (art. 2 e art. 8 del D.Lgs. 74/2000), violando precetti penali diversi. La deroga prevista dall'articolo 9 non trova applicazione in tali circostanze. |
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