Fabbricati dell'agriturismo da considerare "rurali" anche se di lusso
Pubblicato il 27 settembre 2022
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Anche un'abitazione munita delle caratteristiche di lusso, se destinata ad attività di agriturismo, può rivestire il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento del requisito della ruralità.
Respinto, dalla Cassazione, il ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione con cui la CTR aveva annullato l'avviso di accertamento notificato a una società contribuente.
Con il predetto avviso, l'Amministrazione finanziaria aveva negato il riconoscimento del requisito della ruralità a due unità immobiliari della contribuente, ritenute con destinazione abitativa e qualificate di lusso, in quanto avevano una superficie superiore a 240 mq.
La Commissione tributaria provinciale, in primo grado, aveva ritenuto che gli immobili fossero destinati ad una attività strumentale all'attività agricola e che, quindi, il requisito della ruralità andasse riconosciuto a prescindere dalla loro superficie.
La CTR aveva confermato tali conclusioni e, in particolare, la destinazione ad attività strumentale dei due fabbricati, individuata nell'attività di agriturismo svolta presso l'azienda agricola.
L'Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza impugnata per non aver tenuto conto, ai fini del classamento degli immobili, delle loro caratteristiche oggettive di abitazioni di lusso.
Destinazione ad agriturismo sufficiente per affermare la strumentalità ad attività agricola
Con ordinanza n. 27198 del 15 settembre 2022, la Suprema corte ha ritenuto infondate le relative doglianze: secondo gli Ermellini, la conclusione cui erano giunti i giudici di merito a sostegno della posizione della contribuente meritava di essere condivisa.
Per la Corte, la destinazione degli immobili ad attività di agriturismo era sufficiente ad attribuire agli stessi il carattere di costruzione strumentale allo svolgimento dell'attività agricola.
L'elencazione esemplificativa contenuta, in proposito, nell’articolo 9, comma 3-bis, del Dl n. 557/1993 - si legge nel testo della decisione - costituisce pur sempre una specificazione del requisito principale richiesto, che resta la strumentalità necessaria della costruzione rispetto allo svolgimento di un'attività agricola di cui all'articolo 2135 c.c.
E la giurisprudenza formatasi sulla nuova formulazione di tale ultima disposizione, applicabile "ratione temporis", ha evidenziato come il legislatore abbia inteso ampliare significativamente la nozione di imprenditore agricolo, al fine di rafforzare la posizione imprenditoriale dell'operatore soprattutto per le attività connesse, pur mantenendo fermo il nucleo essenziale dell'attività agricola.
Ebbene, tra le attività connesse, ex articolo 2135 c.c., comma 3, rientrano in modo testuale quelle di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge, cui va certamente ricondotta l'ipotesi in cui l'offerta di ospitalità ed alloggio avvenga in unità abitative utilizzate nell'ambito dell'attività di agriturismo esercitata da una azienda agricola.
Ne consegue che anche un'abitazione munita delle caratteristiche di lusso, perché di superficie superiore a mq 240, se destinata ad attività ricettiva svolta nell'ambito di un agriturismo, presenta le caratteristiche oggettive richieste ai fini normativi ad un bene per essere ritenuto destinato ad attività strumentali a quella agricola.
Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto: "Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da una azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi del Decreto Legge n. 557 del 1993, articolo 9, comma 3-bis, senza che ad esse possa trovare applicazione l'esclusione di cui dell'articolo 9, comma 3, lettera f) dello stesso Decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione".
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