Extracomunitario in nero, sanzione penale e amministrativa per il datore
Pubblicato il 29 maggio 2018
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La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12936 del 24 maggio 2018, si è occupata di un caso di un lavoratore extracomunitario, sfornito di regolare permesso di soggiorno, il quale aveva per un certo periodo lavorato senza regolare assunzione.
Nel caso di specie, al datore di lavoro era stato notificato un decreto penale di condanna per violazione dell'art. 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998, il quale perseguiva lo stesso fine di una sanzione amministrativa inflittagli attraverso l'opposta ordinanza-ingiunzione emessa dal Ministero del Lavoro.
Per quanto sopra, essendo unico il bene giuridico tutelato - vale a dire la tutela del lavoro e la repressione del lavoro sommerso ed irregolare - per il datore, visto il concorso apparente di norme sanzionatorie coesistenti riguardanti lo stesso fatto, avrebbe dovuto essere rispettato il principio del divieto del ne bis in idem ma la Corte ha ritenuto che sono diverse le finalità sottese nella fattispecie all'irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa, rispettivamente tramite l'emanazione del decreto penale di condanna e dell'ordinanza-ingiunzione opposta, per cui non sussiste alcuna violazione del principio in questione.
In effetti la Corte di merito aveva già posto in evidenza che l'illecito penale e quello amministrativo sanzionavano due condotte diverse che ledevano beni giuridici differenti:
- nel primo caso il fatto penalmente perseguito era quello dell'avvenuto impiego di lavoratori extracomunitari clandestini e privi del permesso di soggiorno in violazione delle norme sull'immigrazione;
- nel secondo l'illecito amministrativo era rappresentato dall'avvenuto impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria per legge.
Pertanto gli Ermellini hanno confermato che l'elemento costitutivo del reato era incentrato sulla qualità di lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, propria del soggetto impiegato clandestinamente, mentre nell'ipotesi dell'illecito amministrativo si prescinde del tutto da tale qualità soggettiva, essendo determinante solo il fatto che dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria non emergeva il dato dell'avvenuto impiego dei lavoratori, elemento, questo, necessario ai fini della verifica dell'assolvimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro, con conseguente esclusione di un assorbimento dell'illecito amministrativo in quello penale.
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