Euroritenuta. Sì al rimborso anche dopo la Voluntary discolure

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Euroritenuta. Sì al rimborso anche dopo la Voluntary discolure

Pubblicata il 12 febbraio 2020 la norma di comportamento n. 208 dell’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili sul rimborso dell’euroritenuta e la procedura di Voluntary disclosure.

Euroritenuta. Disciplina

La disciplina dell’euroritenuta è regolata dall'articolo 11 della Direttiva 2003/48/Ce, che prevede una ritenuta alla fonte che le banche residenti in uno Stato membro Ue operano sul riporto degli interessi pagati o accreditati a persone fisiche residenti in un altro Stato membro.

Nel nostro ordinamento, la disciplina comunitaria è stata recepita con il Dlgs 84/2005, secondo il quale per i redditi percepiti da contribuenti residenti in Italia assoggettati ad euroritenuta, trova applicazione il credito di imposta.

Al fine di evitare ipotesi di potenziale doppia imposizione, il citato decreto ha riconosciuto ai contribuenti italiani un credito d'imposta pari all'importo trattenuto: infatti, nel caso in cui l’importo della ritenuta fosse superiore al credito d’imposta, o comunque nei casi in cui lo stesso non sia azionabile, spetta al contribuente il rimborso dell’euroritenuta o l’utilizzo della stessa in compensazione con altri debiti.

Euroritenuta. L’adesione alla Voluntary disclosure non pregiudica il diritto al rimborso

L’Aidc, nella norma di comportamento n. 208/2020, si è espressa sulla legittimità del trattamento riservato dall'Agenzia delle Entrate all’euroritenuta, nell'ambito della procedura di Voluntary disclosure (ex Lege n. 186/2014).

Molte volte, infatti, l’autorità fiscale italiana ha manifestato un generalizzato disconoscimento del diritto allo scomputo dell’euroritenuta alla quale alcuni dei redditi oggetto di regolarizzazione erano stati assoggettati. Ciò sulla base della presunta assimilabilità della procedura di collaborazione volontaria a quella di accertamento con adesione, il cui perfezionamento determina la definitività e non contestabilità della pretesa erariale.

Da qui, molti contribuenti hanno proposto istanza di rimborso dell’euroritenuta versata.

L’Aidc, dopo aver analizzato le differenze fondamentali esistenti tra le due procedure, ritiene che il rimborso dell’euroritenuta spetti anche nel caso di adesione alla Voluntary disclosure. Al contrario, si determinerebbe un'ingiustificata violazione del principio del divieto di doppia imposizione.

Secondo la massima della norma 208/2020, quindi: “Il riconoscimento del rimborso relativo all’euroritenuta operata sui redditi emersi nelle procedure di collaborazione volontaria, è rispettosa del principio del divieto di doppia imposizione, sancito dalla normativa interna e dalle direttive comunitarie. Tale principio non può subire limitazioni in ragione della procedura prevista per la voluntary disclosure”.

Pertanto, il mancato riconoscimento del diritto al rimborso integrerebbe non solo la fattispecie di doppia imposizione economica ma, anche, quella di doppia imposizione giuridica, non essendovi dubbi che il reddito assoggettato a doppia tassazione sia lo stesso, andando a incidere anche il concetto di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione.

Di qui la conclusione che l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria non può pregiudicare il diritto al rimborso di quanto versato all'estero a titolo di euroritenuta.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 19 dicembre 2019 - Svizzera/Italia. Richieste di gruppo per i recalcitranti della voluntary disclosure – G. Lupoi

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