Riscossione e impugnazione cartelle. Consulta: intervenga il Legislatore
Pubblicato il 17 ottobre 2023
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Occorre un intervento sistematico del Legislatore sui limiti all’impugnazione diretta della cartella conosciuta tramite la consultazione dell’estratto di ruolo.
È inoltre indefettibile l'esigenza di superare la grave vulnerabilità ed inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche con riferimento alle notifiche.
Così la Corte costituzionale, nel testo della sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023, pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/1973, per come modificato dall’art. 3-bis del Dl n. 146/2021, questione sollevata dalla CGT di primo grado di Napoli in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Cartella conosciuta tramite estratto di ruolo, limiti a impugnazione
La norma censurata, si rammenta, stabilisce:
- da un lato, che l’estratto di ruolo non è impugnabile;
- dall'altro, che il ruolo e la cartella che si assume invalidamene notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Tale previsione, di fatto, ha innalzato la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella, invalidamente notificati, ma conosciuti occasionalmente tramite l’estratto di ruolo.
Essa - spiega la Corte - reagisce alla proliferazione dei ricorsi riconoscendo solo in taluni casi la meritevolezza della tutela “anticipata”, riservando agli altri casi la strada dell’impugnazione “indiretta” al fine di censurare, dinanzi al giudice tributario, l’atto esecutivo successivo viziato dalla mancata notifica dell’atto presupposto.
Corte costituzionale: necessario intervento di sistema del Legislatore
Ebbene, la Corte costituzionale, pur concludendo per l'inammissibilità della questione prospettata dal giudice rimettente, ha fornito alcune importanti puntualizzazioni.
Per la Consulta, l’abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema, generando un preoccupante contenzioso seriale, non può, in via sistematica, comprimere il bisogno di tutela “anticipata” dei soggetti che legittimamente lo invocano.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova norma, la massa dei ricorsi si è notevolmente ridotta ma è indubbio che a tale esito si è giunti incidendo sull’ampiezza della tutela giurisdizionale.
Il rimedio alla situazione prodottasi per effetto della norma censurata, tuttavia, coinvolge profili rimessi, quanto alle forme e alle modalità, alla discrezionalità del Legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, alla Corte costituzionale.
Questo risultato potrebbe ottenersi intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative:
- da un lato, estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela “anticipata” a fattispecie ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma censurata;
- dall’altro, agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione.
Si tratta di patologie che riguardano non solo il passato, dato che, anche per cause storiche, si è accumulata una consistente massa di crediti ormai evidentemente prescritti, ma anche il futuro, in quanto il sistema dovrà essere strutturato in modo che tale fenomeno non si ripeta.
Occorre evitare, in particolare, il danno di gravi falle nell’adempimento del dovere tributario, preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi.
In definitiva, l'esigenza di superare la grave vulnerabilità ed inefficienza del sistema italiano della riscossione risulta ormai indefettibile.
La Consulta, ciò posto, ha formulato l'auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione, per come contenuti nella delega conferitagli dall’art. 18 della Legge n. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale).
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