Estinzione della società. Il giudizio prosegue nei confronti del socio che abbia percepito somme dalla liquidazione

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Con sentenza n. 7679 del 16 maggio 2012, la Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento ad un contenzioso tributario instaurato nei confronti di una società contribuente che, nel corso del procedimento, era stata cancellata dal Registro delle imprese.

I giudici di Cassazione, in primo luogo, hanno ritenuto inammissibile il ricorso notificato alla società medesima in quanto la stessa era stata cancellata da tempo, prima del ricorso di legittimità medesimo, a nulla rilevando – a detta della Corte – che detta estinzione era avvenuta dopo la sentenza di primo grado e che la stessa non era stata eccepita in fase di appello. Inammissibile, inoltre, è stata ritenuta anche la notifica del ricorso nei confronti del liquidatore, considerato del tutto estraneo ai debiti sociali.

Per quel che riguarda il socio, per contro, lo stesso è stato ritenuto il successore processuale della società ma – si legge nel testo della decisione – se e nella misura in cui fosse risultato che lo stesso avesse riscosso somme dalla liquidazione.
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