Esterometro: dal 2022 modifiche per la trasmissione al fisco

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Esterometro: dal 2022 modifiche per la trasmissione al fisco

L’Agenzia delle Entrate apporta modifiche al precedente provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 relativo a regole tecniche e termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro), in virtù dell’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs. n. 127/2015.

In sostanza, il provvedimento del 2018, con riferimento alle operazioni transfrontaliere prevedeva due opzioni alternative per le comunicazioni dirette all’Agenzia delle entrate:

  • una richiedeva la predisposizione e la trasmissione trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso soggetti stranieri nel trimestre di riferimento;
  • l’altra prevedeva la predisposizione e l’invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (“XXXXXXX”).

Ma su tale procedura è intervenuta la modifica operata dalla L. n. 178/2020 che ha stabilito un cambio di operatività a partire dal 1° gennaio 2022: le informazioni sui trasferimenti transfrontalieri dovranno essere trasmesse forzatamente attraverso il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

L’attuazione del cambio di procedura è avvenuta a mezzo di provvedimento agenziale prot. 293384 del 28 ottobre 2021 che ha specificato come:

  • nell’ambito di operazioni attive, la trasmissione verrà operata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • per le operazioni passive, la trasmissione deve svolgersi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Pertanto, si legge nel provvedimento del 28 ottobre, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti in Italia, i soggetti Iva residenti dovranno trasmettere i dati utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate allo stesso.

Tale procedura deve ritenersi facoltativa nel momento in cui per le operazioni è stata emessa una bolletta doganale oppure per le stesse sono state emesse o ricevute fatture elettroniche che rispettano i criteri suddetti.

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