Esterometro per le commissioni Pos corrisposte all’estero
Pubblicato il 12 marzo 2020
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L’Agenzia delle Entrate si sofferma sul trattamento Iva delle commissioni dovute ad una società estera per i servizi per transazioni elettroniche.
L’istante è una società italiana, utilizzatrice di un servizio fornito da una società inglese, che dovendo corrispondere a tale società una commissione per il servizio reso, chiede di conoscere quale sia la natura delle commissioni dovute e se le stesse debbano essere prese in considerazione ai fini del cosiddetto "esterometro".
Nella risposta ad interpello n. 91 dell’11 marzo 2020, l’Agenzia si sofferma, in primo luogo, sulla individuazione del servizio, le cui commissioni sono addebitate a titolo di tassa di servizio con aliquota Iva a zero.
Per l’Agenzia, tali commissioni vanno assimilate alle fee dovute sui servizi di pagamento, per le quali l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d della Direttiva 112/2006/Ce dispone l’esenzione da Iva.
Pertanto, il cliente italiano è tenuto ad adempiere agli obblighi Iva di fatturazione e registrazione con il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), integrando la fattura estera con il regime di esenzione Iva di cui all’articolo 10, comma 1, n. 1 del Dpr 633/72, cui faranno seguito la registrazione del documento nei registri acquisti e vendite ed i relativi obblighi di versamento.
Relativamente al quesito se le suddette operazioni debbano essere indicate nell’esterometro, l’Amministrazione finanziaria conferma che trattandosi di un servizio ricevuto da un soggetto passivo d’imposta non stabilito ai fini Iva in Italia, l’operazione deve essere indicata nella comunicazione di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs n. 127/2015 (cosiddetto "esterometro"), a prescindere dal suo trattamento Iva.
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