Decreto fiscale con esterometro trimestrale e 730 al 30 settembre
Pubblicato il 03 dicembre 2019
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Cadenza trimestrale anziché mensile per l’esterometro e nuovo calendario per il 730 (dal 2021). Sono solo due dei cento emendamenti approvati dalla commissione Finanze della Camera relativi al Decreto fiscale.
Il testo stamane è atteso in Aula, ma potrebbe tornare in commissione per una veloce rivisitazione.
Decreto fiscale. Gli emendamenti approvati
Di seguito una carrellata dei principali emendamenti che hanno trovato l’approvazione.
Modello 730 - Dal 2021, l’invio del modello 730 viene spostato al 30 settembre. Rivisti i termini entro cui Caf e sostituti d’imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e alle Entrate. Entro il 15 giugno dovranno essere inviati i dati dei 730 ricevuti dai contribuenti entro il 31 maggio; il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno; il 23 luglio per quelli presentati dal 21 giugno al 15 luglio, andando avanti così fino al 30 settembre. I rimborsi non subiranno ritardi: si procederà con la prima retribuzione utile e comunque con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione. Spostamento di data anche per l’invio della certificazione unica alle Entrate da parte dei sostituti d’imposta: passa dal 7 al 16 marzo.
Esterometro - L’adempimento diventa trimestrale. Dunque, la comunicazione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, che oggi va fatta mensilmente, passa a cadenza trimestrale (da eseguire entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento). Tale semplificazione è stata accolta con favore dalle associazioni ADC e ANC, sostenendo che si tratta di un atto di buon senso.
Riduzione degli interessi delle rate delle imposte - I contribuenti vedono diminuire gli interessi che devono al fisco quando pagano le imposte a rate: dal 1° gennaio 2020, il tasso di interesse sarà determinato in misura unica compresa tra lo 0,1 e il 3 per cento. Inoltre, quando sarà lo Stato ad essere in debito con il contribuente, dovrà aggiungere gli interessi all’importo del rimborso.
Compensazione cartelle con i crediti della Pa - Concesso, anche per il 2019 e il 2020, di compensare debiti tributari, affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019, con i crediti verso la Pa.
Indebite compensazioni - Ridotta la sanzione, inizialmente prevista di 1.000 euro, in caso di compensazione indebita: inserito un sistema proporzionale che al massimo prevede il pagamento di 250 euro.
Bollo su e-fatture - Semplificato il modo di pagamento: l’attuale sistema che fissa la corresponsione del bollo sulle e-fatture almeno quattro volte all’anno viene sostituito da quello semestrale, per il quale si adempie il 16 giugno ed il 16 dicembre (per importi non superiori alla soglia annua di 1.000 euro).
Utili distribuiti da società semplici - I dividendi corrisposti indirettamente a soggetti Ires concorreranno a formare il reddito imponibile di questi stessi soggetti nella misura del 5 per cento. Se il dividendo viene dato al socio soggetto Irpef in regime di impresa, concorre alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% dell’ammontare.
Quote rosa nei Cda - Prorogato da tre a sei mandati l'obbligo di quote rosa nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate.
Pagamento con Pos - Stralciata la norma che disponeva l’applicazione di multe per i negozianti sprovvisti di Pos, che, quindi, non consentivano pagamenti con bancomat e carte di credito.
Tari per studi professionali - Passato l’emendamento che permette ai comuni di diminuire fino alla metà la Tari per i professionisti titolari di studio (come le banche).
Rc auto familiare - Cambiamento per la legge Bersani: la classe di merito più bassa di cui beneficia un familiare può applicarsi ad altro veicolo del nucleo familiare anche in caso di rinnovo di contratto assicurativo. Prima, infatti, il diritto alla stessa classe di merito era riconosciuto solo in caso di stipula di un nuovo contratto assicurativo. Inoltre, il nuovo veicolo doveva essere della stessa categoria di quello con classe più economica. Ora, invece, è possibile anche nei casi di rinnovo di contratti già stipulati.
- edotto.com – Edicola del 3 dicembre 2019 - Decreto fiscale. Correttivi a reati tributari, estesa la responsabilità ex 231 – Pergolari
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