Esonero per aziende con certificazione di parità di genere
Pubblicato il 29 novembre 2022
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Con il decreto del 20 ottobre 2022, n. 349, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità la Famiglia e dell'Economia e delle Finanze ha definito i criteri nonché le modalità di concessione dell’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro del settore privato che hanno conseguito la certificazione della parità di genere.
Presentazione delle domande
La domanda - presentata esclusivamente in via telematica, tramite apposta domanda all’INPS - dovrà contenere:
- i dati identificativi dell’azienda;
- la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere;
- la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
- il periodo di validità della certificazione di parità di genere;
A breve, l’INPS pubblicherà le istruzioni per la presentazione delle domande.
Promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro
Altresì, il decreto prevede degli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e in coerenza con gli interventi previsti dal PNRR.
In particolare, si prevede una dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2 milioni di euro annui.
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