Esonero Irap 2019 non indicato in dichiarazione 2020: si sana con l’integrativa
Pubblicato il 30 settembre 2021
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L’Agenzia delle Entrate conferma che, in virtù dell’articolo 24, Dl n. 34/2020 che ha disposto l’esonero dal versamento del saldo Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e dell’acconto 2020, tale dispensa doveva essere indicata nel prospetto relativo agli aiuti di Stato, sezione XVIII del quadro IS della dichiarazione Irap 2020 relativa al periodo d’imposta 2019 e non in quella dell’anno successivo.
In particolare, la circolare n. 25/2/2020 ha chiarito che si doveva procedere nel modo seguente:
- nella casella “Tipo aiuto”, inserire il codice 1;
- nella colonna 1 “Codice aiuto”, mettere il codice 999;
- nella colonna 3 “Quadro”, il quadro IR;
- nelle successive colonne 4 “Tipo norma”, 5 “Anno”, 6 “Numero” e 7 “Articolo”, inserire rispettivamente, “1”, “2020”, “34”, ”24”;
- nella colonna 26 “Tipologia costi”, indicare il codice 20;
- nella colonna 29 “Importo aiuto spettante”, aggiungere l’importo del saldo Irap relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’articolo 24 del Dl “Rilancio”.
Tali dati hanno la funzione di permettere all’Agenzia delle Entrate di inserire tali informazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Cosa fare in caso di mancata indicazione?
Istruzioni vengono fornite dalla stessa Agenzia, con risoluzione n. 58 del 29 settembre 2021: in caso di mancata compilazione del quadro IS suddetto, è possibile regolarizzare la situazione presentando una dichiarazione integrativa e versando la sanzione (da 250 a 2mila euro) ridotta in base al ravvedimento operoso.
Ciò, pertanto, consente di non perdere il beneficio dell’esonero.
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