Esonero dal pagamento quote di accantonamento TFR e dal contributo di licenziamento

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Esonero dal pagamento quote di accantonamento TFR e dal contributo di licenziamento

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 19 dell'11 dicembre 2018, ha illustrato la normativa di cui all'articolo 43 bis del Decreto Legge n. 109 del 28 settembre 2018 (ndr c.d. Decreto Genova), convertito dalla Legge n. 130 del 16 novembre 2018.

In merito viene rammentato che, secondo i principi generali espressi dal testo Unico degli ammortizzatori sociali, le quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di CIG sono a carico del datore di lavoro, mentre quelle relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro per stipula di contratto di solidarietà sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative ai lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

Fermo restando ciò, la norma esaminata nella circolare stabilisce che le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 109/2018, sono esonerate, per le mensilità di CIGS negli anni 2019-2020, dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro.

Inoltre, le succitate società sono anche esonerate dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento, ovvero dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31 della Legge n. 92/2012.

Indicazioni operative

Ai fini dell’attuazione delle misure di esonero dovrà essere quantificato - in sede di accordo per l’accesso all’intervento della CIGS ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 109/2018 e sulla base dei dati forniti dai rappresentanti legali delle aziende - il costo complessivo delle misure di esonero stesse e sarà accertata la sussistenza delle relative risorse finanziarie, nei limiti dello stanziamento previsto per l’anno di scadenza dell’autorizzazione CIGS.

Successivamente, in sede di presentazione dell’istanza di CIGS, i rappresentanti legali delle aziende richiederanno l’ammissione alle misure di esonero.

Tuttavia è necessario che, in sede di accordo e di istanza di CIGS, le aziende forniscano la stima delle misure di esonero alle quali richiedono l’ammissione, con specifico riguardo a:

  1. la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, distinta in relazione ad ogni anno civile interessato dalla CIGS;
  2. la misura complessiva del cd. ticket di licenziamento, da calcolare con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale straordinario autorizzato ai sensi del citato decreto legge.

Con apposito messaggio, l’INPS detterà le istruzioni per l’applicazione delle misure di esonero previste dall’art. 43-bis del D.L n. 109/2018.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 19 novembre 2018 – CIGS per cessazione attività e trattamento in deroga ai limiti massimi – Schiavone

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