Esoneri della quota IVS: regole di fruizione e casi pratici
Pubblicato il 20 giugno 2024
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Per l’anno 2024, il Governo ha previsto due misure volte a ridurre il cuneo contributivo per i lavoratori dipendenti:
- un abbattimento parziale della quota IVS a carico della generalità dei lavoratori dipendenti, secondo due fasce di retribuzione imponibile lorda
- uno sgravio totale della medesima quota contributiva dedicata alle lavoratrici madri del settore pubblico e privato che abbiano almeno due figli di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni ovvero almeno tre figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.
La prima misura è immediatamente applicabile dal datore di lavoro che è tenuto a verificare mensilmente che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo di 2.692 euroovvero l’importo di 1.923 euro per dar corso, rispettivamente, all’abbattimento della ritenuta previdenziale di 6 o 7 punti percentuali. Il tutto senza tener conto delle mensilità aggiuntive o dei loro ratei.
La seconda misura, invece, che prevede, anch’essa una soglia massima fissata in 250 euro mensili, va espressamente richiesta dalla lavoratrice direttamente al datore di lavoro, rendendo noti il numero dei figli e i relativi codici fiscali, ovvero mediante comunicazione all’Istituto previdenziale tramite l’applicativo Utility Esonero Lavoratrici Madri, raggiungibile dal Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).
Esonero IVS per i lavoratori dipendenti
L’art. 1, comma 15, legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero parziale sulla quota di contribuzione ai fini IVS dei lavoratori dipendenti pari a:
- 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di euro 2.692 al netto del rateo di tredicesima;
- 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di euro 1.923 al netto del rateo di tredicesima.
Rispetto alla precedente disciplina vigente per i periodi di competenza dell’anno 2023, l’esonero non trova applicazione sulla tredicesima mensilità o sulle altre mensilità aggiuntive.
ATTENZIONE: La misura non è subordinata da autorizzazione della Commissione europea in quanto destinata a tutti i lavoratori dipendenti del comparto pubblico e privato. Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero i soli rapporti di lavoro del settore domestico.
L’applicazione di una minor trattenuta previdenziale comporta – a parità di retribuzione lorda – un aumento del reddito fiscalmente imponibile.
In continuità con le precedenti istruzioni già vigenti per l’anno 2023, l’Istituto previdenziale, con la circolare 16 gennaio 2024, n. 11, ha evidenziato che:
- nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, siano state erogate le ultime competenze (es. residui ferie, permessi, ratei, etc.) l’esonero non potrà trovare applicazione su tali ultimi emolumenti;
- nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e, nel corso dell’anno 2025, venissero erogate le ultime competenze (es. residui ferie, permessi, ratei, etc.) l’esonero non potrà trovare applicazione su tali ultimi emolumenti;
- nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, l’esonero non può trovare applicazione con riferimento a quegli emolumenti riferibili all’anno 2024, ma erogati nel corso dell’anno 2025 (es. attività di lavoro straordinario nel sistema di calendario sfasato);
- nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, vi siano più denunce individuali per il medesimo lavoratore (es. nei casi di variazione del rapporto di lavoro ovvero di trasformazione dello stesso), il limite di imponibile mensile per l’applicazione dell’esonero deve considerarsi unitario tra le due denunce;
- quanto al punto precedente deve intendersi valido anche per le ipotesi di cessione di contratto ex art. 1406, Codice Civile, ovvero nelle ipotesi di operazioni societarie con continuazione del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, in capo al cessionario;
- nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia più rapporti presso distinti datori di lavoro, la verifica del rispetto del massimale di retribuzione imponibile ai fini dell’esonero in commento andrà effettuata considerando autonomamente ogni rapporto di lavoro.
NOTA BENE: L’esonero IVS è incumulabile con lo sgravio dedicato alle lavoratrici madri di cui al successivo paragrafo in considerazione della maggior quota di quest’ultimo idonea ad abbattere integralmente l’aliquota a carico del dipendente. In particolare, l’applicazione dell’esonero contributivo del 6% può agire su una retribuzione imponibile massima di euro 2.692 sicché l’intera quota ai fini IVS (al 9,19%) risulterebbe pari a 247,39 euro. L’esonero rivolto alle lavoratrici madri, prevede uno sgravio sino all’importo massimo di 250 euro su base mensile, sicché esso risulta sempre di maggior entità rispetto all’esonero del 6/7% previsto dal comma 15, art. 1, della legge di Bilancio 2024.
Quanto alle modalità di esposizione nel flusso Uniemens si rammenta che l’esonero IVS andrà esposto con i codici L094 per l’esonero 6% e L098 per l’esonero 7%, nell’elemento <CodiceCausale> di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>.
Esonero madri 2024
L’esonero dedicato alle lavoratrici madri è, invece, previsto dai commi da 180 a 182, art. 1, legge 30 dicembre 2023, n. 213, e si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione ai fini dell’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), a carico delle lavoratrici stesse del settore pubblico e privato, assunte a tempo indeterminato, che abbiano almeno due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, ovvero almeno tre figli, di cui il più piccolo di età inferiore ai 18 anni.
Sebbene anche in questo caso non ci troviamo innanzi ad un beneficio c.d. strutturale:
- il comma 180 prevede l’applicazione dell’esonero per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, per le lavoratrici madri di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore ai 18 anni;
- il comma 181, invece, prevede l’applicazione dell’esonero per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, per le lavoratrici madri di almeno due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni.
Caratteristiche |
Esonero madri con almeno 3 figli |
Esonero madri con almeno due figli |
Periodo di applicazione |
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 |
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 |
Scadenza ante tempus |
Sino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo |
Sino al compimento del 10° anno del figlio più piccolo |
Ambito di applicazione |
Pubblico e privato, con esclusione dei lavoratori domestici |
Pubblico e privato, con esclusione dei lavoratori domestici |
Rapporti di lavoro agevolati |
Rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato |
Rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato |
Misura dell’esonero |
100% della quota IVS fino alla soglia massima di 250 euro su base mensile |
100% della quota IVS fino alla soglia massima di 250 euro su base mensile |
Come precisato dall’Istituto previdenziale nella circolare INPS 31 gennaio 2024, n. 27, la condizione legittimante per il godimento dell’esonero in commento si intende soddisfatta con la nascita del terzo o secondo figlio rispettivamente se si tratti della misura di cui al comma 180 o 181.
La verifica del requisito si cristallizza alla data di nascita del terzo figlio (o successivo) ovvero del secondo figlio, non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in argomento in caso di premorienza di uno o più dei figli ovvero dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.
NOTA BENE: La misura può essere riconosciuta a partire dal mese di perfezionamento del requisito prescritto dalla norma e, dunque, anche durante il periodo di congedo obbligatorio per maternità nelle ipotesi in cui vi sia integrazione da parte del datore di lavoro.
Di seguito si propongono alcune ipotesi esemplificative di realizzazione delle condizioni per l’accesso all’esonero:
Caso pratico |
Durata esonero |
Lavoratrice madre di tre figli al 1° gennaio 2024 Il figlio più piccolo compie 18 anni il 20 settembre 2025 |
Da 01/2024 a 09/2025 |
Lavoratrice madre di due figli al 1° gennaio 2024 Il figlio più piccolo compie 10 anni il 16 giugno 2024 |
Da 01/2024 a 06/2024 |
Lavoratrice madre di due figli al 1° gennaio 2024, di cui il più piccolo ha 11 anni La nascita del terzo figlio avviene il 12 febbraio 2025 |
Da 02/2025 a 12/2026 |
Lavoratrice madre di due figli al 1° gennaio 2024, di cui il più piccolo compie 10 anni il 9 dicembre 2024 La nascita del terzo figlio avviene il 19 maggio 2025 |
Da 01/2024 a 12/2024 Da 05/2025 a 12/2026 |
Lavoratrice madre di un figlio al 1° gennaio 2024. La nascita del secondo figlio avviene il 7 luglio 2024. |
Da 07/2024 a 12/2024 |
Lavoratrice madre di due figli al 1° gennaio 2024, entrambi di età superiore a 10 anni. |
Nessun esonero |
Lavoratrice madre di tre figli al 1° gennaio 2024, tutti di età superiore a 18 anni. |
Nessun esonero |
Madre con due figli, di cui il più piccolo di età pari a 8 anni. Viene assunta il 10 settembre 2024. |
Da 09/2024 a 12/2024 |
Ulteriore necessaria condizione è che la lavoratrice sia in forza presso il datore di lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
Rapporti di lavoro ammessi |
|
Rapporti di lavoro domestici |
No |
Rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato sia part-time che full-time |
No |
Rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia part-time che full-time |
Si |
Rapporti di apprendistato |
Si |
Rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in attuazione di vincolo associativo con cooperative di lavoro |
Si |
Rapporti di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato |
Si |
Lavoro a tempo indeterminato nel settore agricolo |
Si |
Rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato |
No |
NOTA BENE: In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l’esonero è fruibile a decorrere dal mese di competenza in cui ricade la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
L’esonero, determinato nella misura del 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice ai fini IVS è fruibile sino alla soglia massima di 3.000 euro annui da riparametrare ed applicare su base mensile. Laddove l’applicazione dell’esonero dovesse essere parziale nella singola mensilità, l’importo massimo fruibile è pari a 8,06 euro (250/31).
ATTENZIONE: La soglia massima di esonero non va riproporzionata per i rapporti di lavoro a tempo parziale. Resta inteso che, comunque, la lavoratrice a tempo parziale potrà fruire della misura in trattazione nell’ambito di più rapporti di lavoro.
Per beneficiare del c.d. Bonus Mamma le lavoratrici dovranno comunicare al datore di lavoro la volontà di fruire dell’esonero in argomento, rendendo, altresì, noti il numero dei figli ed il relativo codice fiscale dei due o tre figli, secondo la fattispecie di interesse, purché vi sia – come nel caso di più di tre figli – il codice fiscale del figlio che dia “diritto” alla percezione dell’esonero.
In luogo dell’indicazione specifica al datore di lavoro del codice fiscale dei figli, la lavoratrice potrà autonomamente comunicare i suddetti dati personali direttamente all’Istituto previdenziale tramite l’applicativo denominato “Utility Esonero Lavoratrici Madri” disponibile, previo accesso al sito istituzionale dell’ente, sul “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) e stando alle indicazioni contenute nel messaggio INPS 6 maggio 2024, n. 1702.
ATTENZIONE: L’utilizzo della predetta utility è limitato ai soli casi in cui la lavoratrice, che già fruisce dell’esonero in trattazione, non abbia comunicato i codici fiscali al datore di lavoro che, conseguentemente, non li ha potuti esporre sui flussi Uniemens.
Quanto al flusso Uniemens, i datori di lavoro dovranno esporre il beneficio nelle denunce contributive, come prescritto dalla circolare INPS 31 gennaio 2024, n. 27, valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> con i seguenti elementi:
- <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “ELA3” avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 180, legge n. 213/2023” nella casistica in cui sono presenti almeno tre figli o il valore “ELA2” avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 181, legge n. 213/2023” nella casistica in cui sono presenti due figli;
- l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere presente due volte, valorizzato con il codice fiscale del primo e del secondo figlio, qualora si intenda fruire del codice ELA2 oppure dovrà essere presente tre volte, valorizzato con i codici fiscali di tre figli nei quali deve obbligatoriamente essere inserito il CF del figlio più piccolo, qualora si intenda fruire del codice ELA3, madre di almeno tre figli. Se la lavoratrice intende avvalersi della procedura telematica con l’applicativo di cui al paragrafo 7 deve essere indicata in una sola occorrenza il valore “N”;
- nell’elemento <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere inserito il valore “CF_PERS_FIS” nel caso in cui venga inserito il codice fiscale, l’elemento non deve essere presente qualora <IdentMotivoUtilizzocausale> sia stato valorizzato con “N”;
- nell’ elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati sopra esposti nell’Uniemens sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito come segue:
- Se validato il valore “ELA3”:
- con il codice “L591”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 180, legge n. 213/2023 - tre o più figli”;
- Se validato il valore “ELA2”:
- con il codice “L593”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 181, legge n. 213/2023 – due figli”;
Tabella di confronto
Caratteristiche |
Esonero IVS 6%-7% |
Esonero madri |
Periodo di applicazione |
01/01/2024 – 31/12/2024 |
01/01/2024 – 31/12/2024 per madri con almeno 2 figli di cui il più piccolo minore di 10 anni 01/01/2024 – 31/12/2026 per madri con almeno 3 figli di cui il più piccolo minore di 18 anni |
Scadenza ante tempus |
Non prevista |
Superamento dell’età massima prevista dalla norma |
Ambito di applicazione |
Pubblico e privato, con esclusione dei lavoratori domestici |
Pubblico e privato, con esclusione dei lavoratori domestici |
Tipologia contratto di lavoro |
Tutti i rapporti di lavoro subordinato |
Esclusivamente per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato |
Misura |
7 punti percentuali, sulla contribuzione IVS, per retribuzioni imponibili mensili inferiori a 1.923 euro ovvero 6 punti percentuali, sulla contribuzione IVS, per retribuzioni imponibili superiori al predetto valore ma inferiori a 2.692 euro |
100% della contribuzione ai fini IVS a carico della lavoratrice madre sino al tetto massimo di 3.000 euro su base annua da riparametrare ed applicare su base mensile |
Cumulo tra esoneri |
Non previsto |
Non previsto |
Applicazione su mensilità aggiuntive |
No, nemmeno sui ratei mensili |
Si |
Cumulo su due rapporti di lavoro |
Consentito |
Consentito |
Autorizzazione UE |
Non soggetto |
Non soggetto |
DURC |
Non soggetto |
Non soggetto |
Automaticità |
Si |
Su richiesta della lavoratrice |
Riferimento amministrativo |
QUADRO NORMATIVO Legge 30 dicembre 2023, n. 213 INPS – Circolare 16 gennaio 2024, n. 11 |
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