Esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale entro fine anno. Regime valido per il triennio 2010-2012

Pubblicato il



Entro il prossimo 31 dicembre le Srl e le società cooperative - in possesso di un volume di ricavi non superiore alla soglia stabilita per l’applicazione degli studi di settore e partecipate da un compagine sociale composta esclusivamente da soci persone fisiche (al massimo in numero di 10; 20 per le cooperative) - possono esercitare l’opzione per la trasparenza fiscale o rinnovarla in caso di scadenza, ai sensi del disposto normativo previsto dall’articolo 116 del Decreto del presidente della Repubblica n. 917/86.

A fine anno, dunque, scade il termine di legge per le società di capitali per optare per la trasparenza fiscale con effetto triennale a decorrere dal 2010. L’opzione, infatti, ha durata minima per tre periodi d’imposta e va comunicata entro il primo dei tre esercizi sociali. L’opzione non consente alle società di non versare l'acconto Ires 2010, venendo meno tale obbligo solo dal 2011. In caso di rinnovo, la conferma si deve effettuare entro il primo periodo successivo alla scadenza del primo triennio, non rilevando il tacito rinnovo.
 
Per la comunicazione, che deve essere presentata in via telematica direttamente o tramite intermediari, va utilizzato il modello approvato con Dm 23 aprile 2004. L’opzione può essere esercitata dalla società solo dopo aver ricevuto il consenso scritto di tutti i soci partecipanti. La decisione, quindi, non spetta agli amministratori e non viene presa dall’assemblea. L’adesione dei singoli soci deve pervenire alla società con un atto avente data certa: si è scelta la modalità della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 361/2007 precisa che, per le Srl unipersonali, il mancato invio della raccomandata da parte del socio alla società partecipata contenente la manifestazione della volontà di aderire al regime opzionale della trasparenza non costituisce causa di inefficacia dell’opzione stessa. Ciò in quanto la volontà della società partecipata coincide con la volontà del socio, che detiene il 100% del capitale.
 
La convenienza della scelta della trasparenza è da ricercare, a determinate condizioni, nella tassazione Irpef in luogo di quella Ires e negli effetti della trasparenza sul bilancio della società. Infatti, una volta optato per il regime di trasparenza, la Srl che ordinariamente è soggetta a Ires viene assimilata ad una società di persone. La tassazione dell’utile fiscale avviene solo in relazione ai singoli soci partecipanti, a prescindere dall’effettiva distribuzione del reddito, mentre la società rimane esclusivamente soggetto passivo Irap e Iva. Per la distribuzione dell’utile maturato è, però, necessaria la delibera formale dell’assemblea, dato che il regime della trasparenza prevede solo una diversa modalità di tassazione dell’imponibile fiscale e nessuna modificazione delle regole societarie. Dunque, la preferenza per tale regime dovrebbe essere evidente nel caso di società di minori dimensioni: cioè quanto minore è l'utile della società e quanto minore è il reddito extrasocietario dei soci. In tal caso, infatti, si sostituisce l'aliquota Ires del 27,5% con l'aliquota personale Irpef progressiva, realizzando così un risparmio d'imposta.
Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito