Pignoramento esattoriale: sì a opposizione all’esecuzione

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Pignoramento esattoriale: sì a opposizione all’esecuzione

E’ incostituzionale la disposizione che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso, non contempla le opposizioni regolate dall’articolo 615 C.p.c.

Lo ha statuito la Corte costituzionale con la sentenza n. 114 del 31 maggio 2018, dichiarando l’incostituzionalità dell’articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nell’espropriazione forzata tributaria, siano ammesse le citate opposizioni.

L’articolo 57, come sostituito dall’articolo 16, comma 1, del Decreto legislativo n. 46/1999, disciplina l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi nel regime della riscossione delle imposte sul reddito, prevedendo espressamente - al comma 1, lettera a) censurato - che non siano ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 615 del Codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni.

La norma in oggetto, ossia, ammette solo le opposizioni che attengono alla pignorabilità dei beni, escludendo tutte le altre, ed è con riferimento a questa testuale esclusione che sono state mosse le censure di illegittimità costituzionale da parte del giudice rimettente.

Per quest’ultimo (Tribunale di Trieste), la previsione costringerebbe, infatti, il contribuente a subire in ogni caso l’esecuzione, ancorché ingiusta, consentendogli solo di presentare ex post una richiesta di rimborso nei confronti dalla pubblica amministrazione, o suo concessionario per la riscossione, ovvero di agire per il risarcimento del danno.

Vicenda all'esame del giudice rimettente

Nel caso specificamente esaminato, una società, assoggettata a riscossione coattiva, dopo aver proposto al giudice tributario ricorso avverso sia l’avviso di accertamento, sia la cartella di pagamento e dopo aver chiesto la sospensione giudiziale dell’esecuzione degli atti impugnati, aveva contestato, con atto di opposizione all’esecuzione ex art. 615 C.p.c., il diritto di Equitalia di procedere ad espropriazione forzata nella forma del pignoramento presso terzi.

Il giudice dell’esecuzione, in detto contesto, era stato chiamato a fare applicazione della disposizione censurata la quale, come detto, prevede che nel procedimento di riscossione esattoriale l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 C.p.c. è inammissibile, fatta eccezione per quella concernente la pignorabilità dei beni.

Consulta: violato il diritto alla tutela giurisdizionale

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione sollevata, rilevando, in particolare, che, nelle ipotesi in cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (in cui l’azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione deve, quindi, essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., essendo contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva), vi è “una carenza di tutela giurisdizionale”.

Questo poiché, da un lato, il censurato articolo 57 non ammette tale opposizione davanti al giudice dell’esecuzione e, dall’altro, non sarebbe nemmeno possibile il ricorso al giudice tributario, carente di giurisdizione. Detta carenza di tutela giurisdizionale, inoltre, non sarebbe nemmeno colmabile con la possibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, laddove la contestazione della legittimità della riscossione non si limiti alla regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura.

In definitiva, l’impossibilità di far valere, innanzi al giudice dell’esecuzione, l’illegittimità della riscossione mediante opposizione all’esecuzione - essendo ammessa soltanto l’opposizione con cui il contribuente contesti la mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura e non anche quella con cui egli contesti il diritto di procedere alla riscossione - confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto, in generale, dall’articolo 24 della Costituzione e, nei confronti della pubblica amministrazione, dall’articolo 113 della medesima Carta costituzionale.

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