Escluse dal Fisco le sanzioni per violazioni nella compilazione degli Intra finché mancano le norme di recepimento

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In "Primo piano", nella Home page delle Entrate, è pubblicata la circolare numero 5/2010, del 17 febbraio. Ha per titolo: “Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie – Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE.”. Si compone di pochi righi, che tuttavia hanno certo peso sui contribuenti Iva “interni”, dubbiosi circa la corretta compilazione dei modelli c.d. Intrastat.

La nuova versione degli articoli 262 e seguenti della Direttiva 2006/212/CE, dispone che gli elenchi riepilogativi comprendano non solo gli acquisti e le cessioni di beni, anche le prestazioni di servizio intracomunitarie per le quali il committente è debitore dell’imposta (ai sensi dell’articolo 196 - prestazioni generiche); che la periodicità degli elenchi, come regola generale, sia mensile; che gli Stati membri possano fissare una periodicità trimestrale al ricorrere di determinate condizioni; che essi stessi possano esigere che la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

Ebbene, le norme di recepimento non sono ancora pubblicate. Gli operatori non conoscono perciò compiutamente il quadro normativo dei nuovi obblighi in materia di elenchi riepilogativi. In loro aiuto, la circolare 5/E/2010 conferma che ove incorrano in errori - in applicazione dell’articolo 10, comma 3, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) - l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni su violazioni concernenti la compilazione degli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali. Ciò nonostante pone la condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi redatti secondo le modalità che saranno definite dalla normativa in corso di emanazione.

Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – Intrastat senza sanzioni - Ricca

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