Esaminatori/esaminati colleghi e amici su Facebook. Il concorso è valido

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E’ valido il concorso pubblico effettuato per la selezione di personale docente, laddove gli esaminatori – dunque non obbligati ad astenersi –siano colleghi ed amici su Facebook dei candidati da essi promossi.

Lo ha affermato il Tar per la Sardegna, Sezione prima, respingendo le ragioni dei candidati esclusi ad esito della prova scritta di un concorso, i quali lamentavano come le operazioni della Commissione esaminatrice fossero viziate per presenza di cause di incompatibilità ed inopportunità, dati i rapporti tra commissari e concorrenti risultati ammessi all'orale, i quali erano sia colleghi, insegnanti presso lo stesso istituto scolastico, che amici su Facebook.

Colleganza non è causa di incompatibilità

Quanto alla colleganza, il Tar ha chiarito, secondo precedenti giurisprudenziali, che i rapporti personali di colleganza e di collaborazione tra alcuni commissari ed i candidati ammessi alla prova orale, non sono sufficienti a configurare un vizio di composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c. (tra le quali, per l’appunto, non rientra l’appartenenza allo stesso ufficio o il rapporto tra colleghi), essere oggetto di estensione analogica, in assenza di specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale.

Irrilevante l’amicizia su Facebook: si può essere “amici” anche di “sconosciuti”

Anche l’ulteriore contestazione circa “l’amicizia su Facebook” non trova positivo riscontro presso il Collegio amministrativo. Lo stesso sottolinea difatti che le c.d. amicizie su Facebook sono del tutto irrilevanti, poiché lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute. Né si può pretendere che gli utenti debbano controllare ogni possibile controindicazione del social, posto che esso, per come si è evoluto, costituisce una modalità di comunicazione difficilmente classificabile.

Insomma – conclude il Tar Sardegna con sentenza n. 281 del 3 maggio 2017 – non è certo Facebook in sé a poter concretizzare una delle cause di incompatibilità di cui al menzionato art. 51 c.p.c.

 

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