Esame avvocato. Il giudice amministrativo può sindacare il punteggio in presenza di evidenti vizi logici

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Secondo il Tar Calabria – sentenza n. 719 del 10 ottobre 2011 – il punteggio assegnato dalla Commissione esaminatrice nei confronti degli elaborati scritti dell'esame di avvocato può essere soggetto al controllo da parte da parte del giudice amministrativo il quale, anche se non può sostituire il proprio giudizio a quello della commissione stessa, è legittimato a sindacarlo qualora sussistano elementi in grado di porre in evidenza vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione ictu oculi rilevabili.
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