Erogazione indebita Cig Covid-19, recupero

Pubblicato il



Erogazione indebita Cig Covid-19, recupero

E’ in fase di avvio il recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di anticipo del 40% della Cig con causale Covid-19.

Con il messaggio n. 3179 del 29 agosto 2022 l’Inps ne illustra le modalità.

Cig Covid-19, il quadro normativo

La fattispecie trova il suo fondamento nell’art. 22-quater, comma 4, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, in base al quale l’Inps dispone, nel caso di domande con richiesta di pagamento diretto, l'anticipazione del trattamento Cig con causale Covid-19 nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, salvo successivo eventuale pagamento del residuo o recupero degli importi indebitamente anticipati nei confronti del datore di lavoro.

Proprio per assicurare la tempestiva erogazione dell’anticipo, i pagamenti sono stati perciò effettuati in base ad un procedimento di pre-istruttoria automatizzata che ha consentito il pagamento dell’anticipo del 40% anche nei casi in cui l’autorizzazione alla prestazione principale non fosse ancora stata emessa.

Tale gestione transitoria si è conclusa ad aprile 2021, di conseguenza dal mese successivo l’anticipo è stato erogato solo a seguito dell’intervenuta autorizzazione della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%.

Indebita erogazione, quando ricorre?

In base alla normativa emergenziale in esame, e come illustrato dall’Istituto con la precedente circolare n. 78/2020, il recupero nei confronti del datore di lavoro degli importi indebitamente erogati a titolo di anticipo avviene per uno dei seguenti motivi:

  • anticipazione di un importo superiore a quello effettivamente dovuto a titolo di saldo sulla base delle richieste di pagamento inviate entro i termini di decadenza (vale a dire entro la fine del mese successivo al termine dell’integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione);
  • anticipazione di importi in favore di lavoratori a cui non è mai stato liquidato il saldo, perché non dovuto o perché non è pervenuta nessuna richiesta di pagamento entro i previsti termini;
  • pagamenti effettuati con riferimento a domande poi annullate o rifiutate.

Come si restituisce l’indebito

L’Istituto, verificato l’indebito, procede alla notifica di apposita comunicazione di debito nei confronti dei datori di lavoro tramite avviso di pagamento pagoPA da saldare nei successivi sessanta giorni.

Gli utenti in possesso di credenziali SPID almeno di secondo livello o superiore, di CNS o di CIE 3.0 possono visualizzare e stampare gli avvisi di pagamento nel sito Inps seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Indebiti dei Datori di Lavoro” e pagare attraverso una delle seguenti modalità:

  • accedendo al portale dei pagamenti del sito, tramite il pagamento online pagoPA, utilizzando la carta di credito/debito, il conto corrente o altri metodi di pagamento disponibili;
  • attraverso le agenzie della propria banca, l'home banking, gli sportelli ATM abilitati, gli esercenti aderenti al sistema pagoPA (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie, farmacie e supermercati), gli uffici postali;
  • utilizzando l’App IO.

Rateizzazione e recupero coattivo

Per i crediti superiori a € 100 il pagamento può essere dilazionato senza interessi e senza che occorra presentare alcuna domanda (il sistema propone infatti in automatico le modalità di restituzione in unica soluzione o in forma rateizzata), nel rispetto delle seguenti regole:

  • le rate mensili non possono essere di importo inferiore a € 60, fatta salva la rata finale;
  • la durata della rateizzazione non può essere superiore a 24 mensilità;
  • le rate successive alla prima hanno una scadenza a 30 giorni dalla precedente.

In caso di mancato pagamento della somma indebita entro 60 giorni dalla notifica o, nei casi di pagamento rateizzato, di mancato versamento di due rate consecutive, i crediti verranno richiesti, maggiorati di interessi, tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo contestualmente consegnato all’Agenzia delle Entrate - Riscossione per l’avvio delle attività di recupero coattivo.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito