CIG COVID-19, domanda in scadenza in caso di anticipo INPS
Pubblicato il 02 luglio 2020
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In scadenza le domande di CIG, con causale “COVID-19”, relativi ai periodi precedenti il 18 giugno 2020, che prevedono l’opzione di pagamento diretto ossia di anticipo del 40% da parte dell’INPS. Come già illustrato dall’INPS, con il messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020 e con la circolare n. 78 del 27 giugno 2020, tali istanze devono essere presentate entro il 3 luglio 2020.
CIG COVID-19, pagamento diretto INPS
L’art. 22-quater del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) è intervenuto sulla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto, stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
CIG anticipata dall’INPS, la scadenza
La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del “Decreto Cura Italia”, vale a dire dal prossimo 18 giugno 2020.
In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
CIG anticipata dall’INPS, come presentare la domanda?
La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende chiedere.
In particolare:
- per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “Cig Ordinaria”;
- per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
- per l’assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “Fondi di solidarietà”.
Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’INPS all’interno delle sopracitate procedure di domanda, sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostato sul “SI”.
Dopo il completo inserimento di tutti i sopra elencati dati, la richiesta d’anticipo del 40% viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale.
CIG COVID-19, autorizzazione INPS
Successivamente, l’Istituto autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, che decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto.
In una prima fase transitoria, al fine di garantire la rapida erogazione dei pagamenti in favore dei lavoratori, il pagamento dell’anticipo verrà disposto anche in assenza dell’autorizzazione della domanda di integrazione salariale.
CIG COVID-19, calcolo dell’anticipo
Si ricorda, infine, che l’anticipo sarà calcolato dall’INPS in base al massimale più alto previsto (1.199,72 euro, elevati a 1.727,41 euro per il fondo addetti al Credito), al lordo sia della trattenuta contributiva del 5,84%, sia delle imposte, rapportato non alle ore retribuibili del mese, bensì al valore convenzionale 173.
Il risultato sarà poi moltiplicato per 0,40% (ossia il 40%), nonché per il numero di ore richieste.
- edotto.com – Edicola del 29 giugno 2020 - Istruzioni per l'anticipazione dei trattamenti CIGD, CIGO e assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali – Siliato
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